Canone Rai: scade il 31 gennaio il termine entro cui presentare la dichiarazione di non possesso dell’apparecchio tv. Dichiarazione che va presentata ogni anno. La scadenza si avvicina e per l’occasione le associazioni di consumatori tornano a dare informazioni e chiarimenti su quel canone Rai che a molti è ancora pieno di aspetti poco chiari e di procedure di non immediata comprensione, di moduli da compilare se non si ha la tv, di dichiarazioni da fare se non si è tenuti al pagamento. Per questo ACU, Adusbef, Asso-consum, Federconsumatori e Lega Consumatori hanno avviato un’attività di informazione e assistenza nell’ambito del progetto “Canone in bolletta: scelta perfetta?” con cui chiariscono ai cittadini dubbi e problemi.

Canone 2017, cosa bisogna sapere? Quest’anno i titolari di utenza elettrica di tipo residenziale pagano il canone in dieci rate mensili da 9 euro, per un totale annuo di 90 euro. Chi attiva un’utenza nel corso dell’anno paga un numero di rate variabile in funzione del mese di attivazione. Per non pagare il canone, chi non possiede tv deve compilare il modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al quadro A, e inviare il modulo entro il 31 gennaio 2017. Qualora si presenti la dichiarazione dal 1° febbraio al 30 giugno 2017, l’esonero è valido solo per il secondo semestre dell’anno. La normativa presume infatti il possesso di un apparecchio televisivo da parte di ciascun titolare di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui l’utente stesso ha la sua residenza anagrafica. Nel caso in cui ad uno stesso codice fiscale (e quindi ad un medesimo soggetto) risultino associate più forniture, l’addebito avviene su una sola utenza, poiché il canone è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi televisivi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

Gli utenti che, pur essendo intestatari di una o più utenze elettriche addebitabili, non siano tenuti al pagamento (poiché il canone è già dovuto per una fornitura intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica) devono compilare il quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso la dichiarazione può essere inoltrata in qualsiasi momento dell’anno, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di presentazione e non deve essere ripresentata annualmente, salvo il caso in cui vengano meno i presupposti precedentemente dichiarati.

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata via web attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate (utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline), attraverso intermediari abilitati delegati (ad esempio CAF o professionisti) oppure tramite raccomandata semplice l’indirizzo Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – casella postale 22 – 10121 Torino (solo in questo caso va allegata la copia di documento di identità valido). 


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