Trasporto aereo, CGUE: prezzo del biglietto deve essere chiaro e dettagliato
Il prezzo dei biglietti aerei va indicato in modo chiaro e dettagliato. Le voci che costituiscono il prezzo finale da pagare alla compagnia aerea – tariffa passeggeri, tasse, diritti aeroportuali e quant’altro – devono essere indicate separatamente. Mentre le spese di annullamento chieste dalle compagnie aeree possono essere controllate riguardo al loro carattere abusivo. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione europea che si è espressa su una questione sollevata dalla Corte federale di Giustizia in Germania.
Nelle condizioni di contratto della compagnia aerea Air Berlin c’è una clausola per la quale, se un passeggero annulla la prenotazione di un volo con tariffa economica o non si presenta all’imbarco di tale volo, dalla somma che gli deve essere rimborsata è prelevato un importo di 25 euro a titolo di spese amministrative. Per l’Unione federale tedesca delle centrali di consumatori questa clausola è nulla perché sfavorisce indebitamente i clienti; la stessa sigla contesta le pratiche della Air Berlin in materia di presentazione dei prezzi sul suo sito Internet. Infatti, nell’effettuare una prenotazione di prova online nel 2010, l’Unione ha rilevato che le tasse e i diritti indicati erano molto inferiori a quanto effettivamente percepito dagli aeroporti interessati. Anche la Corte federale di Giustizia ritiene che la clausola relativa alle spese amministrative di 25 euro sfavorisca indebitamente i clienti e sia pertanto nulla conformemente alle disposizioni di diritto tedesco che traspongono la direttiva dell’Unione sulle clausole abusive, ma si è chiesta se la libertà in materia di tariffe riconosciuta ai vettori aerei osti a che una normativa nazionale che traspone il diritto dell’Unione in materia di tutela dei consumatori trovi applicazione con riguardo a una clausola come quella contestata.
Secondo la Corte di Giustizia “la libertà in materia di tariffe riconosciuta ai vettori aerei dal regolamento sulla prestazione dei servizi aerei non osta a che l’applicazione di una normativa nazionale che traspone la direttiva sulle clausole abusive possa condurre alla dichiarazione di nullità di una clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che consente di fatturare spese amministrative forfettarie separate a clienti che abbiano annullato la loro prenotazione o non si siano presentati a un volo”. Le regole che tutelano i consumatori contro le clausole abusive, spiega la Corte, si applicano anche ai contratti di trasporto aereo.
Allo stesso tempo i prezzi devono essere trasparenti e resi noti al cliente nelle diverse voci (tariffa passeggeri, tasse aeroportuali, diritti e supplementi) che compongono il prezzo finale da pagare. La Corte precisa infatti che “nel pubblicare le loro tariffe, i vettori aerei devono precisare separatamente gli importi dovuti dai clienti per le tasse, i diritti aeroportuali nonché gli altri diritti, tasse e supplementi e non possono, pertanto, includere, nemmeno parzialmente, tali elementi nella tariffa passeggeri”.
Notizia pubblicata il 06/07/2017 ore 17.09