Il prestito di un e-book da parte di una biblioteca può essere equiparato, in linea generale, a quello di un libro cartaceo: è dunque un prestito pubblico e prevede un’equa remunerazione degli autori. Nuova pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea, chiamata a intervenire sull’ambito di applicazione della normativa europea in materia di diritto d’autore, diritto di noleggio e prestiti di libri.

ebookUna direttiva dell’Unione del 2006, che riguarda in particolare il diritto di noleggio e di prestito dei libri, prevede che il diritto esclusivo di autorizzare o proibire tali noleggi e prestiti appartiene all’autore dell’opera, ma che gli Stati possono derogare a tale diritto esclusivo per i prestiti da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano un’equa remunerazione. Il caso è stato sollevato davanti alla Corte dal Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi, investito da una controversia che riguarda appunto il prestito di libri elettronici da parte delle biblioteche pubbliche. Un’associazione che riunisce tutte le biblioteche pubbliche dei Paesi Bassi ritiene infatti che il regime dei libri cartacei debba applicarsi anche al prestito digitale. E ha presentato un ricorso che riguarda i prestiti organizzati secondo il modello «one copy, one user», ossia il prestito della copia di un libro in formato digitale realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo ad un utente di riprodurla scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e alla scadenza questa non può più essere usata.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito, prima di tutto, che “non sussiste alcun motivo determinante che consenta di escludere, in qualsiasi caso, il prestito di copie digitali e di oggetti intangibili dall’ambito di applicazione della direttiva. Tale conclusione – prosegue la Cgue – è peraltro avvalorata dall’obiettivo perseguito dalla direttiva, ossia che il diritto d’autore deve adeguarsi ai nuovi sviluppi economici. Inoltre, escludere completamente dall’ambito di applicazione della direttiva il prestito effettuato in formato digitale sarebbe contrario al principio generale che impone un alto livello di protezione in favore degli autori”.

Chiarito questo, per la Corte il caso del prestito di un e-book secondo il modello «one copy, one user» presenta dunque caratteristiche sostanzialmente analoghe al prestito dei libri su carta. Gli Stati, poi, “possono stabilire condizioni supplementari che possono innalzare il livello di tutela dei diritti degli autori oltre quanto esplicitamente previsto dalla direttiva. Nel caso di specie, la legislazione olandese richiede che la copia del libro in formato digitale messa a disposizione dalla biblioteca pubblica sia diffusa con una prima vendita o un primo altro trasferimento di proprietà di tale copia nell’Unione da parte del titolare del diritto di distribuzione o con il suo consenso. Secondo la Corte, tale condizione supplementare deve essere considerata compatibile con la direttiva”. Se invece la copia dell’e-book è stata ottenuta da fonte illegale, il prestito “può comportare un pregiudizio ingiustificato per i titolari del diritto d’autore. L’eccezione di prestito pubblico – aggiunge dunque la Corte – non si applica di conseguenza alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale qualora detta copia sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale”.


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