La rappresentazione dell’allestimento di uno spazio di vendita (un disegno che intende rappresentare i propri punti vendita monomarca) può essere registrata come marchio a determinate condizioni e deve permettere di distinguere i prodotti e i servizi offerti da un’impresa da quelle di altre, dunque deve essere “riconoscibile” per il consumatore medio. È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nei confronti di un marchio dei negozi-bandiera Apple.
appleDi cosa si tratta? Nel 2010 Apple ha registrato presso l’United States Patent and Trademark Office (Ufficio dei brevetti e dei marchi degli Stati Uniti) un marchio tridimensionale (vedi a lato) consistente nella rappresentazione, con disegno multicolore, dei propri negozi‑bandiera («flagship stores»). Tale marchio veniva registrato per «servizi di vendita al dettaglio relativi a computer, software, periferiche, telefoni portatili, elettronica di consumo e accessori, nonché dimostrazioni di prodotti correlati». In seguito la Apple ha esteso il marchio a livello internazionale, ma nel 2013 l’Ufficio tedesco dei brevetti e marchi ha negato l’estensione al territorio della Germania con la motivazione che rappresentazione degli spazi destinati alla vendita dei prodotti di un’impresa altro non sarebbe che la rappresentazione di un aspetto essenziale dell’attività di tale impresa e che il consumatore non può percepire un simile allestimento come un’indicazione dell’origine dei prodotti.
Apple ha proposto ricorso e la Corte federale dei brevetti si è rivolta alla Corte di Giustizia, chiedendo appunto se un disegno che rappresenta l’allestimento di uno spazio di vendita possa essere registrato come marchio per servizi che vogliono indurre i consumatori all’acquisto dei prodotti. La Corte di giustizia ha prima di tutto ricordato che, per poter costituire un marchio, l’oggetto della domanda di registrazione deve, ai sensi della direttiva sui marchi, soddisfare tre condizioni: deve in primo luogo costituire un segno, in secondo luogo poter essere riprodotto graficamente e in terzo luogo essere atto a distinguere i «prodotti» o i «servizi» di un’impresa da quelli di altre imprese.
Per la Corte, una rappresentazione come quella di Apple, che raffigura l’allestimento di uno spazio di vendita attraverso un insieme di linee, forme e contorni, “può costituire un marchio a condizione che sia atta a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Non si può peraltro escludere che l’allestimento di uno spazio di vendita raffigurato da un segno siffatto consenta di identificare i prodotti o i servizi interessati come provenienti da una determinata impresa”. La Corte sottolinea inoltre che il carattere distintivo richiesto deve essere valutato in concreto, in funzione dei prodotti e dei servizi contrassegnati e in funzione della percezione da parte del pubblico, rappresentato dal consumatore mediamente informato e attento. Per la Corte, dunque, “è sempre tramite un esame caso per caso che l’autorità competente deve determinare se il segno sia o meno descrittivo delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, oppure se ricada in uno degli altri impedimenti alla registrazione enunciati nella direttiva”.
Quanto infine alla questione relativa alla possibilità, o meno, che prestazioni finalizzate ad indurre il consumatore ad acquistare i prodotti dell’autore della domanda costituiscano «servizi» per i quali un segno sia registrabile come marchio, la Corte afferma che, “se non vi osta alcuno degli impedimenti alla registrazione enunciati nella direttiva, un segno che rappresenta l’allestimento dei negozi‑bandiera di un fabbricante di prodotti può validamente essere registrato non solo per i prodotti, ma anche per prestazioni di servizi, ove dette prestazioni non costituiscano parte integrante della vendita. Le prestazioni che, similmente a quelle menzionate nella domanda di Apple, consistono ad esempio nell’effettuare, in negozi del genere, dimostrazioni di prodotti mediante seminari possono esse stesse costituire prestazioni retribuite rientranti nella nozione di «servizio»”. La rappresentazione, con un semplice disegno privo di indicazioni su dimensioni e proporzioni, dell’allestimento di uno spazio di vendita può dunque essere registrata come marchio per i servizi, a condizione che tale rappresentazione distingua i servizi offerti da quelli di altre imprese.

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