TopNews. Commissione Ue multa Nike: “Ha limitato vendita merchandising calcio”
Multa dell’Unione europea alla Nike per aver impedito la libera circolazione di maglie e prodotti di merchandising di cinque club di calcio, alzando in questo modo i prezzi per i consumatori. La Commissione europea ha inflitto a Nike una sanzione di 12,5 milioni di euro per aver impedito ai commercianti di vendere alcuni prodotti di merchandising sotto licenza ad altri paesi dello Spazio economico europeo. Nike ha proseguito la condotta illegale per circa tredici anni, dal 1º luglio 2004 al 27 ottobre 2017. E ha creato in questo modo, dice la Commissione europea, barriere all’interno del mercato unico, precludendo ai licenziatari le vendite transfrontaliere a scapito dei consumatori.
Le restrizioni alle vendite, ritenute pratica che ostacola la concorrenza, riguardavano il merchandising di alcune delle squadre di calcio e delle federazioni più famose d’Europa, di cui Nike detiene la licenza: squadre del calibro di FC Barcelona, Manchester United, Juventus, Internazionale Milano e AS Roma, nonché di federazioni nazionali come la federazione calcistica francese.
“I prodotti ufficiali della squadra del cuore, come sciarpe o magliette, sono spesso oggetti di culto per i tifosi di calcio – ha detto Margrethe Vestager, Commissaria responsabile per la Concorrenza – Nike ha impedito a molti dei suoi licenziatari di vendere questi prodotti in altri paesi, riducendo così la scelta offerta ai consumatori e facendo salire i prezzi. Questo viola le norme antitrust dell’UE. La decisione odierna garantisce che rivenditori e consumatori possano beneficiare appieno di uno dei principali vantaggi del mercato unico, vale a dire la possibilità di acquistare ovunque in Europa per avere accesso a un maggior assortimento di prodotti e a offerte più vantaggiose.”
I prodotti di merchandising sotto licenza possono essere di varia natura (tazze, borse, lenzuola, articoli di cancelleria e giocattoli) ma sono tutti accomunati dal fatto che riportano uno o più loghi o immagini coperti da diritti di proprietà intellettuale (DPI), quali marchi commerciali o diritti d’autore. Tramite un accordo di licenza, una parte (il licenziante) consente all’altra parte (il licenziatario) di sfruttare uno o più DPI in un determinato prodotto. Le licenze concesse dai licenzianti sono generalmente di natura non esclusiva per aumentare il numero di prodotti di merchandising sul mercato e la copertura territoriale. La Nike, spiega Bruxelles, disegna e vendite calzature e abbigliamento sportivo anche per squadre di calcio e federazioni: su questi prodotti ci sono i marchi registrati dell’azienda, quali il nome o il logo; su altri articoli, classificati come “prodotti di merchandising sotto licenza”, figurano invece solo i simboli di una squadra di calcio o di una federazione e non i marchi commerciali di Nike. In questi casi Nike agisce in qualità di licenziante dei DPI e concede licenze a terzi, autorizzandoli a produrre e distribuire tali prodotti. È proprio per la sua attività di licenziante per la produzione e la distribuzione di merchandising che Nike è stata sanzionata dalla Commissione.
L’indagine Antitrust è stata aperta a giugno 2017. E ha accertato, spiega ancora la Commissione europea, che gli accordi non esclusivi di licenza e distribuzione sottoscritti da Nike configuravano una violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza. Ne dettaglio “Nike ha imposto ai licenziatari una serie di misure dirette volte a limitare le vendite al di fuori del territorio loro assegnato, tra cui clausole che le vietavano esplicitamente, obblighi di reindirizzare gli ordini non provenienti dal territorio di competenza a Nike stessa e clausole che prevedevano il doppio versamento dei diritti di licenza per le vendite al di fuori del territorio”.
Ancora, Nike ha adottato misure indirette per restringere la vendita, ad esempio “minacciando i licenziatari di revocare le loro licenze se avessero venduto al di fuori del territorio di competenza, rifiutandosi di fornire gli ologrammi che contraddistinguono i prodotti ufficiali se sospettava che questi ultimi potessero essere venduti in altri territori dello Spazio economico europeo (SEE) e conducendo ispezioni intese a verificare il rispetto delle restrizioni”. Nike ha inoltre introdotto clausole che proibivano esplicitamente ai licenziatari di fornire prodotti di merchandising ai clienti, spesso rivenditori al dettaglio, se c’era la possibilità che questi li vendessero al di fuori del territorio di competenza. Nike interveniva per fare in modo che i rivenditori al dettaglio, negozi di abbigliamento, supermercati, smettessero di acquistare prodotti da licenziatari di altri territori dello Spazio economico europeo.
La multa è stata ridotta del 40% per la collaborazione della Nike. E sull’entità della sanzione si sofferma il Codacons, che parla di “una multa a dir poco ridicola e una occasione persa per punire le scorrettezze delle multinazionali a danno dei consumatori”. “Il comportamento della Nike ha arrecato un evidente danno economico a consumatori, tifosi e amanti del calcio, impedendo loro di acquistare magliette a prezzi più bassi e facendo salire i listini di vendita al pubblico – afferma il Codacons – A fronte di un danno certo che coinvolge una moltitudine di soggetti e una platea incredibilmente estesa di consumatori europei, la sanzione inflitta dall’Antitrust Ue è pari ad appena 12,5 milioni di euro, una multa che fa semplicemente il solletico a colossi come Nike e consentirà alle multinazionali di proseguire nei propri comportamenti scorretti. Questo perché, a fronte degli incassi garantiti dalle pratiche vietate, la sanzione cui andranno incontro sarà sempre di entità irrisoria”.
Notizia pubblicata il 25/03/2018 ore 16.43