Tribunale Grosseto: i buoni fruttiferi postali senza indicazione della scadenza non si prescrivono

Tribunale Grosseto: i buoni fruttiferi postali senza indicazione della scadenza non si prescrivono (foto Pixabay)

“I buoni fruttiferi postali a termine senza indicazione della scadenza non si prescrivono“: è quanto ha deciso il tribunale di Grosseto a tutela di due risparmiatrici grossetane, che avevano investito migliaia di euro in buoni ma si erano viste negare la riscossione da Poste Italiane.

Poste sosteneva, infatti, che quei buoni fossero ormai prescritti, ma, grazie all’intervento del Tribunale, le risparmiatrici sono riuscite a recuperare 8mila euro. A darne notizia è Confconsumatori.

Buoni fruttiferi postali, il caso

Secondo quanto riportato da Confconsumatori, madre e figlia nel lontano 2007 e 2008 avevano investito dei piccoli risparmi in buoni fruttiferi. Allo sportello postale venivano indicati i soliti Bfp a 5 anni di scadenza, che quindi si sarebbero prescritti nel 2022 o 2023, dieci anni dopo la data di scadenza.

Nel 2019 però la figlia, rivolgendosi a Poste per la riscossione, aveva scoperto che si trattava di buoni a termine con scadenza a 18 mesi. Di conseguenza, per Poste, i buoni erano ormai prescritti. Nei buoni, però, non era riportata alcuna data di scadenza, pertanto le risparmiatrici avevano deciso di rivolgersi a Confconsumatori.

La decisione del Tribunale di Grosseto

Dopo il reclamo con esito negativo e una pronuncia negativa dell’Abf, l’Arbitro bancario e finanziario, i consumatori nel 2021 avevano quindi deciso di ricorrere al Tribunale di Grosseto.

“La giudice Claudia Frosini, con ordinanza decisoria del 2 settembre scorso, resa nell’ambito di un processo sommario solo documentale – spiega Confconsumatori – ha riconosciuto che Poste, non recando il buono alcuna scadenza, avrebbe dovuto consegnare alle risparmiatrici un foglio illustrativo, nel quale doveva essere indicata la fruttificazione e la scadenza del titolo. Non potendo Poste provare, in forma scritta, di aver consegnato la documentazione obbligatoria, deve comunque rimborsare i buoni, per avere – nella sostanza – privato i cittadini delle informazioni capaci di poter identificare l’esatta scadenza dei loro diritti”.

Nell’importante decisione, infatti, si legge: «Né può ritenersi onere del risparmiatore attivarsi per verificare la scadenza del buono e, conseguentemente i termini di prescrizione, comportando ciò un’inammissibile inversione dell’onere della prova, gravando invece su Poste l’onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che vuole far valere».


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