Telemarketing, Garante Privacy: i sistemi automatizzati prevedono sempre il consenso
Le chiamate automatizzate non possono essere effettuate senza il consenso esplicito dell’interessato, ha detto il Garante Privacy. Le nuove regole del Registro pubblico delle opposizioni si applicano solo al telemarketing con operatore
I sistemi automatizzati di chiamata, usati per finalità di telemarketing, prevedono sempre il consenso dell’interessato. Per questo il Garante Privacy ha dato parere favorevole al regolamento del Registro pubblico delle opposizioni ma ha chiesto di precisare che le nuove regole si applicano solo alle chiamate fatte, per via telefonica, da un operatore.
Precisazione giusta, commenta a stretto giro l’Unione Nazionale Consumatori, che però sottolinea come ci sarà ancora da aspettare prima che si risolva davvero il problema delle chiamate di telemarketing moleste o indesiderate.
Telemarketing e Registro pubblico delle opposizioni
La newsletter di oggi del Garante Privacy spiega che l’Autorità «ha espresso parere favorevole al Ministero dello sviluppo economico su una versione aggiornata dello schema di regolamento del Registro pubblico delle opposizioni (Rpo), il servizio che permette di opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie dei propri numeri di telefono. L’Autorità tuttavia ha chiesto di precisare che le nuove regole valgono solo per il telemarketing effettuato con chiamate tramite operatore. Le comunicazioni di marketing automatizzate, infatti, non possono in nessun caso effettuarsi senza il consenso esplicito dell’interessato».
Il regolamento dà attuazione alla riforma che prevede la possibilità di iscrivere nel Registro tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate negli elenchi. La nuova versione accoglie tutta una serie di rilievi e recepisce le indicazioni date dal Garante privacy in un precedente parere.
Il Garante ha però chiesto di fare una correzione e di riferirsi ai trattamenti di dati fatti attraverso un operatore e non a quelli automatizzati. Bisogna rispettare, dice l’Autorità, la versione originaria dello schema, sulla quale il Garante ha reso il suo precedente parere, che si riferiva, per il telemarketing, solo ai trattamenti effettuati «mediante operatore umano con l’impiego del telefono» e non semplicemente attraverso “l’impiego del telefono”.
Va insomma fatta una distinzione con le chiamate automatizzate. Per il Garante Privacy non è corretto estendere l’applicazione del Regolamento del registro pubblico delle opposizioni anche alle comunicazioni automatizzate «che prevedono sempre il consenso dell’interessato per il loro carattere invasivo».
UNC: ancora lontani dalla soluzione del telemarketing molesto
L’Unione Nazionale Consumatori sottolinea che ci vorrà comunque ancora tempo prima che il telemarketing selvaggio abbia un argine.
«Il problema, comunque, è che il nuovo Regolamento sul funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni, che non solo consentirà ai consumatori di poter iscrivere al Registro anche i loro cellulari, ma anche di revocare tutti i consensi precedentemente espressi, vedrà la luce effettiva, nella migliore delle ipotesi, solo fra 4 mesi – spiega il presidente UNC Massimiliano Dona – Sono previsti, infatti, altri 120 giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento perché siano predisposti ed attivate le modalità tecniche e operative di iscrizione al Registro. Insomma, nonostante la legge sia del gennaio 2018 (legge n. 5 dell’11 gennaio 2018), a oltre 3 anni di distanza siamo ancora in alto mare e ben lontani dalla risoluzione del problema delle telefonate moleste e indesiderate».