Quote condominiali, Garante Privacy: no a sollecito presso il datore di lavoro
Se un condomino è in ritardo con il pagamento delle quote condominiali, l’amministratore non può inviare il sollecito presso il datore di lavoro. Lo chiarisce il Garante Privacy in merito ad un caso avvenuto: su richiesta del proprietario dell’appartamento affittato al condomino moroso, l’amministratore ha inviato il sollecito di pagamento ad un indirizzo email accessibile da chiunque sul posto di lavoro (riportando anche l’ammontare del debito). Ll’Autorità ha dichiarato illecito il trattamento di dati personali effettuato dall’amministratore.
Su reclamo dell’interessato, l’Autorità ha accertato che l’amministratore è incorso in un trattamento di dati non conforme alla legge, perché lesivo della dignità della persona ed effettuato senza consenso del condomino, che non aveva autorizzato quel tipo di comunicazione. Il Garante, inoltre, ha prescritto all’amministratore di adottare le misure necessarie in grado di assicurare effettivamente il rispetto delle regole poste dal Codice privacy a tutela della comunicazione di dati personali a terzi e di impartire adeguate istruzioni in merito al personale in servizio presso il proprio studio. La circostanza che l’amministratore non fosse presente nello studio, di cui è titolare, quando è stata inviata la mail non lo esonera dalla condotta tenuta dai propri dipendenti né fa venir meno la sua qualità di “titolare del trattamento” e quindi la sua responsabilità per l’illecita comunicazione. Con un autonomo procedimento il Garante si riserva di applicare un’eventuale sanzione amministrativa per l’illecito commesso.