Per accedere ai servizi online di un’impresa di energia e gas non serve il consenso “obbligato” anche per il marketing. Il che significa che il cliente non può essere obbligato a dare un unico consenso al trattamento dei propri dati personali che serva sia per la gestione del contratto sia per ricevere pubblicità sul proprio indirizzo email. Lo ha stabilito il Garante per la privacy, chiamato a intervenire per tutelare da promozioni indesiderate lo sportello online di un fornitore di servizi energetici.

“I clienti che desiderano usufruire dei servizi online offerti da un’impresa, come quelli di fatturazione, non devono essere obbligati a rilasciare il consenso a ricevere comunicazioni promozionali”, informa il Garante nell’odierna newsletter.  L’Autorità spiega che, dopo alcune segnalazioni, ha esaminato il caso di una società che offriva alla propria clientela la possibilità di gestire la scheda anagrafica, i consumi e le fatture direttamente sul sito web. “Per usufruire di tali servizi, però, i clienti dovevano completare una procedura di registrazione dove erano costretti a barrare un’unica casella per concedere un consenso onnicomprensivo al trattamento dei loro dati personali sia per le finalità legate alla gestione del contratto, sia per la ricezione di messaggi di posta elettronica contenenti pubblicità o altro materiale promozionale – spiega il Garante –  Una modalità che, in concreto, violava il principio, più volte rimarcato dal Garante, in base al quale il consenso, per essere ritenuto valido, non deve essere condizionato, ma libero, specifico e informato”.

Durante l’istruttoria è emerso anche che il ramo aziendale di fornitura del gas era stato acquisito da un’altra società che non aveva inviato ai nuovi clienti l’informativa sulla privacy. Di conseguenza il Garante ha vietato alla società di energia e gas, che aveva predisposto lo sportello per i servizi online, di utilizzare per finalità di marketing i dati personali di cui era ancora in possesso in assenza di un valido consenso. Ha invece prescritto alla società acquirente del ramo gas di provvedere quanto prima a informare i clienti sulle modalità di trattamento dei loro dati.


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