Garante Privacy, nuovo regolamento UE: definire ruoli e responsabilità
Il recente regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) prevede e incoraggia l’istituzione di meccanismi per la certificazione della protezione dei dati personali, nonché di sigilli e marchi, allo scopo di dimostrare la conformità dei trattamenti effettuati dai titolari e dai responsabili del trattamento.
In tale contesto, i soggetti legittimati al rilascio della certificazione sono l’Autorità di controllo competente oppure gli organismi di certificazione. Nel caso dell’Italia, quindi, si tratta del Garante per la protezione dei dati personali e di ACCREDIA, ovvero l’Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano, con il compito di attestare la competenza, l’imparzialità e l’indipendenza dei laboratori e degli organismi che verificano la conformità di prodotti, servizi e professionisti agli standard di riferimento, facilitandone la circolazione a livello internazionale.
Il legislatore italiano però è un po’ in ritardo nella definizione delle competenze dell’ente di accreditamento secondo quanto previsto dal regolamento. Manca, inoltre, la precisazione dei “requisiti aggiuntivi” per l’accreditamento degli organismi di certificazione e dei criteri di certificazione.
Su tali temi il Garante sta lavorando congiuntamente alle altre Autorità Ue per la protezione dei dati allo scopo di delineare, entro l’anno, un quadro comune di criteri per accreditare gli organismi di certificazione e per la certificazione dei trattamenti nel rispetto del regolamento.
Il Garante e ACCREDIA stanno inoltre collaborando per poter garantire l’avvio delle attività di accreditamento e certificazione nel rispetto delle scadenze previste dal regolamento, che diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.
ACCREDIA e il Garante per la protezione dei dati personali ritengono necessario sottolineare – al fine di indirizzare correttamente le attività svolte dai soggetti a vario titolo interessati in questo ambito – che al momento le certificazioni di persone, nonché quelle emesse in materia di privacy o data protection eventualmente rilasciate in Italia, sebbene possano costituire una garanzia e atto di diligenza verso le parti interessate dell’adozione volontaria di un sistema di analisi e controllo dei principi e delle norme di riferimento, a legislazione vigente non possono definirsi “conformi agli artt. 42 e 43 del regolamento 2016/679”, poiché devono ancora essere determinati i “requisiti aggiuntivi” ai fini dell’accreditamento degli organismi di certificazione e i criteri specifici di certificazione. Il Garante per la protezione dei dati personali è l’Autorità indipendente che ha il compito di garantire l’attuazione della normativa italiana in materia di protezione dei dati personali e rispetto della vita privata.