Garante Privacy: il GDPR vale anche per Wikipedia. L’enciclopedia più famosa del web deve rispettare le regole sul giornalismo
Il Garante per la protezione dei dati personali, in una recente decisione, ha stabilito che il trattamento di dati personali effettuato da Wikipedia ricade sotto il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)
Il Garante per la protezione dei dati personali, in una recente decisione, ha stabilito che il trattamento di dati personali effettuato da Wikipedia ricade sotto il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). La sentenza è scaturita a seguito del reclamo di un cittadino che aveva richiesto la cancellazione di un articolo biografico legato a una vicenda giudiziaria; richiesta che la Wikipedia Foundation – la no profit statunitense responsabile dell’enciclopedia online – non aveva accolto.
Wikipedia aveva sostenuto di non essere vincolata al GDPR, argomentando che non offre un servizio agli utenti nell’Unione Europea e si considera un semplice “host neutrale” dei contenuti creati dalla comunità di volontari. Tuttavia, il Garante ha contraddetto questa posizione, affermando che Wikipedia non solo fornisce un servizio d’ informazione su una vasta gamma di argomenti, ma lo rivolge anche specificamente al mercato europeo. Questo è dimostrato dall’azione continua della Fondazione nel dirigere e verificare gli standard qualitativi dei contenuti e nella creazione di versioni del sito dedicate agli utenti di specifici Stati membri.
Secondo il Garante, comunque, tali azioni rappresenterebbero un’intenzionalità nell’offerta di servizi agli utenti europei, soddisfacendo così il requisito per l’applicazione del GDPR anche in un Paese terzo senza stabilimento nell’UE.
Cosa aspettarci per il futuro (già) incerto di Wikipedia
Nonostante la conferma dell’applicabilità del GDPR, l’autorità ha respinto l’istanza di cancellazione dell’interessato. La decisione si basa sul fatto che il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche, anche senza il consenso dell’interessato, è lecito purché rispetti i diritti e la dignità delle persone coinvolte, nonché il principio dell’essenzialità dell’informazione. Inoltre, è stata ritenuta lecita la permanenza dell’articolo nell’archivio dell’enciclopedia online, in quanto gli archivi di siti e giornali, sia online che cartacei, hanno un’importante funzione nella ricostruzione storica degli eventi.
Il caso resta ad ogni modo un esempio significativo per la tutela dei dati personali, e sottolinea l’importanza di bilanciare il diritto all’oblio con il diritto all’informazione, in un contesto in cui le informazioni digitali sono facilmente accessibili e persistentemente presenti online.