L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso il procedimento attivato da Assoutenti verso Peoplefly, broker che aveva venduto dal proprio sito web centinaia di biglietti aerei per voli di fatto non operabili e che ora, in base al provvedimento, dovrà pagare una sanzione amministrativa di 50.000 euro per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta.

Siamo soddisfatti del risultato, possibile grazie alle numerose segnalazioni degli utenti che sono stati prime sentinelle dei propri diritti. La sanzione dell’Autorità è una misura dissuasiva fondamentale per arginare le diffuse condotte in danno del mercato e dei consumatori”, spiega Carmen Ferro, presidente di Assoutenti Sicilia, che dalla scorsa estate ha seguito l’evolversi della vicenda per conto dell’associazione nazionale.

La vittoria ottenuta con il provvedimento tuttavia non risolve il problema dei rimborsi ai singoli consumatori che hanno acquistato biglietti da Peoplefly. “Il percorso legale è ancora tutto in salita”, precisa Furio Truzzi, presidente di Assoutenti. “Ci siamo dati come primo obiettivo il ristoro degli utenti e in diversi casi siamo riusciti ad ottenerlo, ma molti consumatori non hanno avuto rimborso e ora stiamo valutando tutte le strade possibili, a partire dalla apertura di un tavolo di conciliazione con l’impresa”.

Il procedimento dell’Autorità ha riguardato i comportamenti di People fly srl, che non solo ha venduto dal proprio sito www.peoplefly.it voli aerei inesistenti (mancavano tutti i necessari accordi commerciali con compagnie aeree i gestori aeroportuali) ma ha anche ostacolato il diritto dei consumatori a ottenere il dovuto rimborso.

Come segnalato da Assoutenti stessa all’AGCM, ancora a metà ottobre l’85% delle richieste di rimborso presentate attraverso l’associazione non aveva avuto seguito e la stessa comunicazione con Peoplefly risultava impossibile. Una prova evidente del rapporto “squilibrato” che si crea tra venditore e consumatore in particolare nell’ambito dell’e-commerce, come scrive la stessa ACGM nel suo provvedimento: “la spersonalizzazione del rapporto d’acquisto – si legge – indebolisce di fatto il consumatore acquirente e lo pone in una posizione di asimmetria informativa rispetto al professionista”.

Una considerazione che ha contribuito in maniera considerevole alla decisione sanzionatoria dell’Autorità.


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