Se un minore straniero non accompagnato ha presentato domanda di asilo in più Stati membri dell’Unione europea, sarà competente a esaminarla lo Stato in cui è stata presentata l’ultima domanda: questo, se non vi sono parenti in altri Stati e tenuto conto dell’interesse superiore del minore, che deve essere considerato decisivo per individuare lo Stato competente a esaminare la domanda di asilo. Tendenzialmente questo sarà quello in cui si trova il minore. A stabilirlo, pronunciandosi per la prima volta su tale questione, è stato l’Avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea Cruz Villalón, esaminando un caso relativo alla Gran Bretagna.

Due minori con cittadinanza eritrea e uno con cittadinanza irachena e di origine curda avevano presentato domanda di asilo nel Regno Unito, dopo aver presentato domanda rispettivamente due in Italia e uno nei Paesi Bassi. Uno dei due minori era stato anche trasferito, ma le autorità britanniche, avvalendosi della «clausola di sovranità» contemplata dal regolamento, hanno deciso di prendere in esame esse stesse le domande di asilo. Così uno dei minori è rientrato nel Regno Unito.

Il regolamento di Dublino, che stabilisce i criteri per determinare lo Stato competente a decidere di una domanda di asilo, non prevede espressamente una soluzione se un minore ha presentato domanda in più di uno Stato membro. Oggi dunque l’avvocato generale Cruz Villalón ha considerato che, “qualora un minore non accompagnato abbia presentato domande di asilo in più Stati membri, e non vi sia alcun parente che si trovi legalmente in un altro Stato membro, lo Stato membro competente per l’esame della domanda d’asilo deve essere, in via di principio, in funzione dell’interesse superiore del minore e, tranne nel caso in cui questo stesso interesse imponga una diversa soluzione, lo Stato in cui è stata presentata l’ultima domanda”. Quello che dunque vale è l’interesse superiore del minore, che deve essere considerato decisivo per individuare lo Stato competente a esaminare la domanda d’asilo.


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