Un rimborso di 32.000 euro per danni fisici sopraggiunti a seguito di un’operazione chirurgica all’anca. É quanto è stato offerto ad una paziente ricoverata in un ospedale della provincia di Parma. 

Dopo l’intervento, la paziente ha visto ridursi consistentemente la sua capacità di deambulare per più di 200 metri e ha quindi deciso di rivolgersi alla sede di Konsumer Italia di Parma per farsi indennizzare.

Quest’ultima l’ha consigliata di intraprendere le vie legali per il tramite della mediazione obbligatoria.

Nel corso della stessa il mediatore, come consentito dalla legge, ha nominato  un consulente tecnico, il quale ha concluso la relazione, ravvisando un pregiudizio all’integrità psico-fisica, tanto di natura permanente, quanto temporanea.

È stato così accertato un danno biologico, temporaneo parziale del 50%, complessivo del 30% con un danno alla capacità lavorativa nella misura del 50%.

Secondo l‘avvocato Giovanni Franchi, presidente regionale di Komsumer, è questo un caso che dimostra che, tramite la mediazione obbligatoria e l’assistenza di un’associazione consumeristica, il consumatore può ottenere quanto dovutogli in brevissimo tempo senza necessità di un lungo giudizio.

Sempre per l’avv. Franchi la mediazione non è durata, infatti, più di sei mesi con costi accettabili, quando un giudizio sarebbe terminato non prima di quattro anni, probabilmente con gli stessi esiti in considerazione delle conclusioni del perito, un esperto della materia.


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