Calcio serie A, Antitrust accerta clausole vessatorie in abbonamenti e biglietti
L’Antitrust ha accertato clausole vessatorie in abbonamenti e biglietti per nove società di calcio di serie A. Sono Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma e Udinese
Clausole vessatorie negli abbonamenti e nei biglietti per nove società di calcio della Serie A. La principale accusa: non veniva riconosciuto il diritto dei consumatori al rimborso del biglietto, o di quota dell’abbonamento, in caso di chiusura dello stadio o di rinvio della partita per fatti imputabili alla società o meno. L’Antitrust ha concluso nove procedimenti istruttori relativi a clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto delle seguenti società di calcio di serie A: Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma e Udinese.
Antitrust, calcio e clausole vessatorie
L’Autorità ha disposto che sui siti web delle società sia pubblicato per trenta giorni un estratto dei provvedimenti di accertamento della vessatorietà. Diversi poi i profili contestati.
Per Atalanta, Genoa, Inter, Roma,Juventus e Lazio l’Antitrust, informa una nota, «ha accertato la vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni contrattuali relative all’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita in quanto non viene riconosciuto il diritto dei consumatori a: ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso; ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento causato sia da fatti imputabili alla società, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilità di quest’ultima; essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società».
Il Cagliari ha predisposto una nuova formulazione delle clausole idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati limitatamente ad alcuni profili. Il giudizio di vessatorietà rimane però per le clausole che escludono il rimborso del titolo di accesso in ipotesi diverse dall’inadempimento colpevole della società.
Per quanto riguarda invece le società Milan e Udinese, l’Autorità ha accertato sia la vessatorietà delle clausole oggetto del procedimento sia la rimozione dei profili vessatori nelle nuove versioni delle condizioni contrattuali adottate dopo le comunicazioni di avvio dei procedimenti.