Calcio e clausole vessatorie, Antitrust avvia istruttorie verso Brescia e Lecce
L’Antitrust ha avviato due nuovi procedimenti istruttori nei confronti delle società di serie A Brescia Calcio S.p.A. e Unione Sportiva Lecce S.p.A., per indagare su possibili clausole vessatorie degli abbonamenti calcio annuali
L’Antitrust ha avviato due nuovi procedimenti istruttori in materia di clausole vessatorie nei confronti delle società di calcio di serie A Brescia Calcio S.p.A. e Unione Sportiva Lecce S.p.A.. Procedimenti che seguono il mancato accoglimento dell’invito del 24 gennaio 2020, con cui l’Autorità ha richiesto di rimuovere, dalle rispettive condizioni contrattuali per l’acquisto degli abbonamenti annuali, le clausole che sarebbero potute risultare vessatorie.
Lo stesso invito – spiega l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – era stato rivolto anche alle società SPAL S.r.l. e Hellas Verona Football Club S.p.A, che hanno poi modificato le condizioni generali di contratto. In particolare, le società hanno rimosso i profili di possibile vessatorietà evidenziati nelle lettere di moral suasion, portando l’Autorità ad archiviare i relativi procedimenti.
Abbonamenti calcio, le possibili clausole vessatorie
“Lo scopo dell’istruttoria avviata nei confronti di Brescia Calcio S.p.A. e Unione Sportiva Lecce S.p.A. è, quindi, valutare la possibile vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni generali del contratto di abbonamento annuale – prosegue l’Antitrust.
Nello specifico – spiega – si tratta delle clausole che appaiono redatte secondo modalità non chiare e comprensibili, di quelle che attribuiscono alle società facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali di abbonamento e, infine,
di quelle che escludono il diritto dei consumatori ad ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento, sia per fatti imputabili alla società che di impossibilità sopravvenuta della prestazione, che comportino la chiusura totale o parziale dello stadio; a conseguire il risarcimento del danno qualora tali eventi siano direttamente imputabili alla società”
“In particolare dette clausole potrebbero risultare vessatorie ai sensi degli artt. 33,34 e 35 del Codice del Consumo – spiega ancora l’Autorità – perché, escludendo o limitando la responsabilità delle società di calcio, comporterebbero un significativo squilibrio a carico dei consumatori nelle prestazioni contrattuali”.
Al momento – si legge nella nota stampa – sono in corso altri nove procedimenti nei confronti delle seguenti società sportive: Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Cagliari Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., S.S. Lazio S.p.A., A.C. Milan S.p.A., Juventus Football Club S.p.A., A.S. Roma S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A..
Il commento dei Consumatori
“Le clausole contenute nei contratti di abbonamento di molte squadre di calcio calpestano i diritti degli utenti e sono palesemente vessatorie – spiega il presidente Carlo Rienzi – Se le società calcistiche continueranno a non rimborsare i propri tifosi, sarà inevitabile una class action del Codacons e una denuncia penale per appropriazione indebita e truffa”.
UNC ripresenta esposto contro la Juventus
“Abbiamo provveduto a ripresentare un esposto contro la Juventus, nonostante fosse già in corso un procedimento dell’Antitrust contro il club bianconero. La Juventus, infatti, settimana scorsa ha comunicato ai suoi abbonati che, per le partite non fruite, saranno rimborsati con l’emissione di un voucher e non con la restituzione della quota parte dell’abbonamento non fruito”, dichiara Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.