Brexit, cosa cambia per i consumatori?

Brexit, cosa cambia per i consumatori?

Il Regno Unito ha definitivamente abbandonato l’Unione Europea. Terminato il periodo di transizione, istituzioni europee e governo britannico hanno raggiunto un accordo per regolare i rapporti futuri. Ma cosa cambia per i consumatori europei con la Brexit?

“La Brexit è ormai definitivamente compiuta; il Regno Unito è ufficialmente fuori dal mercato unico europeo e tale evento, di portata epocale, ha generato nei consumatori non pochi dubbi circa la possibilità di usufruire ancora delle tutele europee nelle loro transazioni oltremanica” dichiara in una nota Maria Pisanò, Direttore del Centro Europeo Consumatori Italia.

Per questo motivo il CEC Italia ha provveduto a illustrare le principali novità, nei settori di maggiore interesse della rete dei Centri Europei Consumatori, nell’applicazione delle garanzie e dei diritti di cui i consumatori europei hanno beneficiato fino a questo momento, nei confronti di professionisti stabiliti nel Regno Unito.

Brexit, cosa accade al settore viaggi e trasporti?

Come spiegato dal CEC Italia, sino al 30 settembre 2021 per viaggiare in UK sarà sufficiente la carta di identità valida per l’espatrio. Continueranno ad applicarsi, inoltre, le tutele previste dai regolamenti sui diritti dei passeggeri nelle differenti modalità di trasporto.

Tuttavia sarà necessario considerare attentamente luogo di partenza, luogo di arrivo e sede e licenza del vettore. Nel trasporto aereo, ad esempio, i passeggeri dell’Unione possono continuare a beneficiare dei diritti sanciti dal Regolamento (CE) 261/04, sia nei voli operati da compagnie UE in partenza da uno stato dell’Unione con destinazione Regno Unito, sia in quelli in partenza da questo e operati da compagnie UE, con destinazione all’interno dell’Unione.

“Ma se si viaggia, ad esempio, dal Regno Unito verso la Francia o l’Italia con una compagnia britannica, il Regolamento non è applicabile”, precisa il CEC.

 

Viaggi, cosa cambia con Brexit

 

Per quanto riguarda pacchetti turistici e servizi turistici collegati, la normativa è tuttora valida, ma l’organizzatore potrebbe non essere obbligato ad offrire garanzie in caso di fallimento.

Inoltre, in caso di malattia, non è possibile utilizzare la tessera sanitaria europea, mentre per avere informazioni sui costi di roaming è necessario contattare il proprio gestore di telefonia mobile.

Acquisti di beni e servizi

Per l’acquirente è sempre valido il divieto di blocchi geografici ingiustificati (geoblocking) e sono valide anche le direttive sul commercio elettronico. Per quanto riguarda pratiche commerciali sleali e garanzie nella vendita di beni di consumo, al contratto si applica la legge del Paese in cui risiede il consumatore.

“Anche il regolamento sulla protezione dei dati, il GDPR, continua a dispiegare i propri effetti”, spiega ancora il Centro Europeo Consumatori Italia.

Con la Brexit, inoltre, il Regno Unito non è più parte dell’unione doganale, pertanto la circolazione delle merci, libera nel mercato unico, è provvisoriamente regolata dall’accordo siglato il 24 dicembre, sino a febbraio 2021.

Brexit, risoluzione delle controversie

Per quanto riguarda, invece, la risoluzione delle controversie, vengono meno due strumenti: la piattaforma ODR, quale mezzo di risoluzione extragiudiziale delle controversie, non è più accessibile da cittadini britannici e nei confronti di professionisti stabiliti in UK.

Così anche il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, sebbene i tribunali continueranno a trattare i casi ricevuti entro il 31 dicembre 2020.

Per quanto concerne la rete dei Centri Europei Consumatori “il Centro del Regno Unito resterà operativo per tutto il 2021 – assicura Monika Nardo, coordinatrice dell’ufficio di Bolzano; – le controversie in gestione nei confronti di professionisti britannici continueranno il loro corso e i consumatori potranno rivolgersi al nostro Centro come negli anni passati”.


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