Rimborso anticipato del credito immobiliare e riduzione dei costi, la sentenza della Corte UE
In caso di rimborso anticipato del credito immobiliare, il consumatore può esigere solo una riduzione degli interessi e dei costi che dipendono dalla durata del credito
Il diritto del consumatore a beneficiare, in caso di rimborso anticipato del suo credito immobiliare, di una riduzione del costo totale del credito, non include le spese indipendenti dalla durata del contratto. Il consumatore, quindi, può soltanto esigere una riduzione degli interessi, nonché dei costi che dipendono dalla durata del credito.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’UE, in merito a una vicenda che ha coinvolto la UniCredit Bank Austria.
Rimborso anticipato del credito immobiliare, la vicenda
Secondo quanto si legge nella nota della Corte UE, il Verein für Konsumenteninformation (VKI), un’associazione per la tutela degli interessi dei consumatori, ha contestato dinanzi agli organi giurisdizionali austriaci una clausola standard utilizzata dalla UniCredit Bank Austria nei suoi contratti di credito immobiliare, che riguarda il rimborso anticipato del credito da parte del consumatore.
Secondo questa clausola, in tale ipotesi, gli interessi, nonché i costi dipendenti dalla durata del credito, vengono ridotti proporzionalmente, mentre «le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non vengono rimborsate, neppure proporzionalmente».
Il VKI ha invocato, a tal proposito, la direttiva 2014/17 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, che obbliga gli Stati membri ad assicurare che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. Essa prevede che, in un simile caso, il consumatore abbia diritto a una riduzione del costo totale del credito che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
La Corte suprema austriaca ha interrogato, quindi, la Corte di giustizia, chiedendo se la direttiva 2014/17 osti a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi che dipendono dalla durata del credito.
La sentenza della Corte UE
La Corte ha dichiarato che la direttiva 2014/17 non osta a una simile normativa. Secondo la Corte, infatti, “il diritto alla riduzione in questione mira ad adattare il contratto di credito in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. Tale diritto non include quindi i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore, a favore sia del creditore che dei terzi, per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato”.
“Tuttavia – ha sottolineato la Corte – per tutelare i consumatori contro comportamenti abusivi, gli organi giurisdizionali nazionali devono assicurare che i costi posti a carico dei consumatori, indipendentemente dalla durata del contratto, non costituiscano oggettivamente una remunerazione del creditore per l’uso temporaneo del capitale o per prestazioni che, al momento del rimborso anticipato, dovrebbero ancora essere fornite al consumatore. Il creditore è tenuto a provare il carattere ricorrente o meno dei costi in questione“.