Il Tar del Lazio ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla Società sviluppo commerciale avverso una sentenza dell’Antitrust che, nel 2009, aveva sanzionato due sue campagne promozionali che prevedevano, tra l’altro, la vendita a prezzi molto convenienti di televisori. L’Agcm aveva verificato che numerosi punti vendita non avevano il prodotto o lo avevano rapidamente esaurito e che solo alcuni dei punti vendita sono stati riforniti di tali articoli durante il periodo della promozione. La scorrettezza era costata una sanzione di 120 mila euro.

Il Tar del Lazio ha parzialmente accolto il ricorso della società, ritenendo che solo una delle due campagne promozionali rientrasse nel cd. bait advertising e potesse perciò qualificarsi come pratica commerciale scorretta. In un caso, infatti, nella prima pagina del volantino-catalogo (diffuso in un numero elevatissimo di copie su gran parte del territorio nazionale ) era reclamizzato come unico prodotto e con particolare evidenza grafica un televisore, offerto ad un prezzo molto basso, "evidentemente individuato dallo stesso professionista come il prodotto di maggiore attrattività in funzione della combinazione tra prezzo, caratteristiche tecnologiche e prestazioni". La catena commerciale Carrefour non ha assicurato la disponibilità immediata e per tutta la durata della campagna promozionale del prodotto in quantità adeguate al prevedibile incremento di vendite correlato alla offerta promozionale, né ha adottato rimedi per rifornire sollecitamente tutti i punti vendita dopo il primo, rapido esaurimento delle scorte.

E’ opportuno ricordare che secondo il Codice del Consumo, è sempre ingannevole la pratica che "invita all’acquisto di prodotti a un determinato prezzo senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all’entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti" (art. 23, comma 1, lettera e). La norma fa riferimento soprattutto ai c.d. "prodotti civetta", cioè al caso in cui un volantino o catalogo pubblicizza una vendita promozionale dando notevole risalto ad un prodotto particolare, (ad esempio evidenziando la convenienza del prezzo rispetto alle sue caratteristiche tecniche e prestazionali), al fine da indurre il consumatore medio a visitare il punto vendita. Si parla in questo caso di bait advertising. Il divieto previsto dalla norma trova applicazione anche ad altri prodotti presentati come "attraenti" rispetto ad altri articoli analoghi reclamizzati nel medesimo contesto pubblicitario.

Nel secondo caso, invece, il televisore offerto in quantità insufficienti era presentato all’interno del catalogo assieme ad altri articoli aventi caratteristiche analoghe e figurava l’avvertenza della possibilità di prenotare il prodotto ove indisponibile; inoltre il televisore in questione è risultato non disponibile in un punto vendita tra i sei interessati alla promozione, mentre in un altro le scorte si sono esaurite in prossimità della scadenza della offerta promozionale.

Il Tar ha pertanto ridotto la sanzione a 60.000 euro.

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