Molti consumatori dopo il fallimento del Tour Operator non sanno cosa fare e temono di non poter recuperare più le somme pagate per acquistare i pacchetti turistici. "Immancabile e puntuale, con l’arrivo delle vacanze, arriva il fallimento di un Tour Operator. Quest’anno è il turno de I Viaggi del Ventaglio, mentre per i turisti non vi sono turni: sono sempre fregati! Si rende sempre più necessario un intervento legislativo perché l’attuale normativa, così com’è, non garantisce nulla ai turisti, che, pagando anticipatamente, speravano di andare in vacanza" dichiara l’avvocato Carmelo Calì, responsabile del settore Viaggi e Trasporti di Confconsumatori. "Ma, forse, non tutto è perduto" aggiunge l’avvocato che spiega come fare per ottenere ilr risarcimento.

ASSICURAZIONE DEL TOUR OPERATOR – Infatti sarà necessario verificare innanzitutto se il Tour Operator aveva stipulato, come era suo obbligo ai sensi dell’art. 99 del Codice del Consumo, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i consumatori per il risarcimento danni. Confconsumatori chiederà al curatore fallimentare notizie in merito e, in caso di riscontro positivo, potranno essere aperte le singole pratiche di risarcimento.

ASSICURAZIONE INDIVIDUALE – In secondo luogo il turista dovrà verificare se, a prescindere dalla superiore ipotesi, aveva stipulato una polizza assicurativa individuale, che prevedeva un eventuale risarcimento in caso di annullamento del viaggio. E, in questo caso, potrà chiedere il rimborso delle somme pagate.

RESPONSABILITÀ DELL’AGENZIA – Una terza ipotesi è quella relativa alla responsabilità dell’agenzia di viaggi, che ha venduto il pacchetto turistico. Infatti costoro, quali operatori professionali del settore, erano a conoscenza delle condizioni in cui si trovava la società oggi fallita e non dovevano vendere i pacchetti turistici ai consumatori, avendo comunque l’obbligo di informarli delle condizioni in cui si trovava il Tour Operator. Inoltre, anche le agenzie venditrici dei pacchetti turistici hanno l’obbligo, previsto dall’art. 99 del Codice del Consumo, di stipulare una polizza assicurativa. Il consumatore può quindi chiedere il risarcimento all’agenzia di viaggi che direttamente o tramite la propria assicurazione dovrà risarcire i danni. È bene spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno contestando i fatti.

Queste le possibilità più immediate per cercare di ottenere il rimborso. Ad esse si aggiungono le altre, dall’esito e dai tempi incerti, ma che comunque non bisogna tralasciare.

INSINUAZIONE AL PASSIVO – La prima è insinuarsi al passivo del fallimento, e lo si può fare anche con una semplice raccomandata a/r allegando copia di tutta la documentazione.

FONDO NAZIONALE DI GARANZIA – la seconda è quella di presentare istanza al "Fondo nazionale di garanzia" mediante raccomandata a/r indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo Ufficio per lo sviluppo del turismo e la gestione degli interventi Servizio IV "Assistenza alla domanda turistica e Vigilanza" Via della Ferratella in Laterano, 51 00184 ROMA. Il fac-simile della domanda da completare è scaricabile dal sito del governo (www.governo.it).
Tale istanza, in seguito ad una modifica del codice del Consumo intervenuta nel 2009, non è più soggetta al termine di decadenza di tre mesi e potrà essere presentata in ogni momento. In entrambi questi due ultimi casi la recente esperienza del fallimento di Todomondo insegna, purtroppo, che le speranze di recuperare qualcosa sono remote.


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