L’Avvocato generale della Corte di Giustizia Ue ha specificato oggi che il regolamento comunitario 1788/2003 (secondo il quale il primo acquirente delle forniture di latte di un’azienda può chiedere a questa la riscossione del prelievo supplementare, se c’è stato) è compatibile con le finalità della politica agricola comune anche laddove i quantitativi di riferimento nazionali non vengano adeguati al rapporto fra produzione e fabbisogno di latte in uno Stato membro.

Le precisazioni dell’Avvocato si riferiscono al caso dell’Azienda Agricola Disarò, che ha superato il quantitativo di riferimento individuale attribuitole per le campagne 1995/96 e 2003/04. Il primo acquirente delle forniture di latte interessate, la Cooperativa Milka, ha richiesto, secondo il regolamento 1788/2003/CE, il prelievo supplementare.

Le ricorrenti hanno contestato la riscossione del prelievo supplementare da parte della Cooperativa Milka, sostenendo prima di tutto che l’originario quantitativo di riferimento nazionale per l’Italia fosse basato su dati errati. Ciò comporterebbe che la produzione nazionale di latte in Italia è in grado di coprire appena il 60% del fabbisogno nazionale e che è necessario importare il latte da altri Stati membri.

Inoltre, il mancato riguardo per il rapporto fra produzione lattiera nazionale e fabbisogno nazionale di latte costituirebbe una violazione del divieto di discriminazione. Infine, sussisterebbe una violazione del principio di proporzionalità: il prelievo supplementare avrebbe effetti più incisivi sulla redditività dei piccoli produttori di latte che riuscirebbero a sopravvivere solo aumentando la produzione.

Dal 1964, il latte è oggetto dell’organizzazione comune del mercato con la fissazione di quantitativi di riferimento individuali e nazionali. Sin dagli anni Settanta la produzione di latte è superiore alla relativa domanda, in quanto la produzione è divenuta più efficiente e ai produttori di latte veniva garantita la possibilità, attraverso strumenti di sostegno, di vendere il latte ad un determinato prezzo. I produttori di latte non hanno pertanto più adeguato la produzione all’effettiva domanda, bensì soprattutto alla possibilità di vendere il latte ad un prezzo sovvenzionato. L’introduzione di un prelievo supplementare da riscuotere in caso di superamento del quantitativo individuale di riferimento, rende antieconomico, per il produttore, superare questo quantitativo.

Il Tribunale di Padova si è rivolto alla Corte di giustizia per sapere se il regolamento n. 1788/2003 sia legittimo e dunque possa fungere da fondamento per le pretese della Cooperativa Milka. L’Avvocato ha dato parere favorevole.


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