Un invito a manifestare interesse per candidarsi ad un lavoro all’interno delle istituzioni europee è stato annullato dal Tribunale dell’UE, su ricorso dell’Italia, perché ha discriminato i canditati in base alla lingua. Secondo il diritto dell’Unione Europea, infatti, le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono il bulgaro, lo spagnolo, il ceco, il danese, il tedesco, l’estone, il greco, l’inglese, il francese, l’irlandese, l’italiano, il lettone, il lituano, l’ungherese, il maltese, l’olandese, il polacco, il portoghese, il rumeno, lo slovacco, lo sloveno, il finlandese e lo svedese.

Il 27 marzo 2007l’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO) ha pubblicato, sul suo sito Internet, l’invito a manifestare interesse («IMI») EPSO/CAST/EU/27/07 nelle lingue tedesca, inglese e francese, per candidarsi al ruolo di agente contrattuale per lo svolgimento di diverse mansioni all’interno delle istituzioni e delle agenzie comunitarie.

A giugno 2007 l’Italia ha proposto dinanzi al Tribunale dell’UE un ricorso di annullamento contro tale IMI, ritenendo che la sua pubblicazione sul sito Internet dell’EPSO in sole 3 lingue non fosse conforme ai principi di non discriminazione, di proporzionalità e del multilinguismo.

Il Tribunale dell’Unione Europea ha precisato che non esiste un principio generale di diritto comunitario che garantisca a ogni cittadino il diritto a che tutto quello che potrebbe incidere sui suoi interessi sia redatto nella sua lingua in qualunque circostanza. Ma l’amministrazione può legittimamente adottare le misure che le sembrano adeguate al fine di disciplinare alcuni aspetti di un IMI, e tali misure non devono condurre ad una discriminazione fondata sulla lingua tra i candidati a un determinato posto. Pertanto l’amministrazione, al fine di evitare una discriminazione fondata sulla lingua tra i candidati potenzialmente interessati da tale invito, deve adottare misure adeguate ad informare l’insieme di tali candidati dell’esistenza dell’IMI e delle versioni linguistiche in cui esso è stato pubblicato integralmente.

Poiché nel caso in questione la Commissione non ha previsto né la pubblicazione sul proprio sito, che è tradotto in tutte le lingue ufficiali dell’UE, di un annuncio che informa dell’esistenza e del contenuto dell’IMI controverso, né l’adozione di altre misure equivalenti, sussiste un rischio rilevante che i candidati potenzialmente interessati, la cui lingua materna sia diversa dal tedesco, dall’inglese o dal francese, non siano neanche informati dell’esistenza dell’IMI. Di conseguenza, la possibilità di essere informati dell’esistenza dell’IMI controverso non era identica per ciascun candidato, indipendentemente dalla lingua di partenza. Per tali motivi, il Tribunale dichiara che la pubblicazione dell’IMI controverso nelle sole lingue tedesca, inglese e francese, sul sito Internet dell’EPSO, costituisce una discriminazione fondata sulla lingua tra i potenziali candidati, contraria al diritto dell’Unione.


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