La banca rifiuta un prestito e il cliente scopre di avere ancora un’ipoteca sulla propria casa. Nonostante il consumatore avesse corrisposto integralmente e puntualmente alla Sesit Puglia s.p.a le somme dovute ha scoperto che, a distanza di oltre un anno dall’estinzione della propria obbligazione, sul proprio immobile gravava ancora l’ipoteca iscritta dall’Agente di riscossione. La spiacevole scoperta è avvenuta per caso, cioè nel momento in cui l’utente si è recato in banca per chiedere un prestito e gli è stato rifiutato avendo un’iscrizione pregiudizievole presso Centrali Rischi Private.

Il consumatore ha denunciato la sua situazione ed ha ottenuto la cancellazione immediata dell’ipoteca, ma non si è accontentato di questo ritenendo giusto un rimborso per il danno subito. Si è rivolto quindi alla Confconsumatori ed ha ottenuto, grazie ad un’importante sentenza del Tribunale di Brindisi, il risarcimento del danno, sia di quello patrimoniale sia di quello alla reputazione e all’onore. La Sesit Puglia s.p.a. è stata condannata al risarcimento di 5.000 euro.

Nel testo della sentenza si legge che "la mancata cancellazione dell’ipoteca ha comportato il permanere di un’illegittima segnalazione presso la CRIF, determinando così, indubitabilmente, danni all’immagine ed alla reputazione economica del soggetto danneggiato, che si vede ingiustamente indicato come insolvente, trattandosi della lesione di un valore inerente alla persona costituzionalmente garantito ex art. 2 Cost., senza la necessità che tale lesione configuri un reato".

"Purtroppo sono sempre più frequenti i casi di illegittima segnalazione presso le Centrali Rischi – afferma l’avv. Emilio Graziuso, componente del Consiglio Direttivo Nazionale della Confconsumatori – La sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi costituisce un precedente importante per tutti coloro che si trovano, loro malgrado, in tale situazione, altamente lesiva dei propri diritti, la quale, oltre a provocare un notevole danno all’immagine, impedisce ogni forma di accesso al credito. La sentenza, inoltre, si segnala all’attenzione in quanto sanziona, con un cospicuo risarcimento, un comportamento illegittimo perpetuato dall’agente di riscossione ai danni di un consumatore".


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