Farina di frumento; zucchero; uova di gallina di categoria “A” o tuorlo d’uovo, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del 4% in tuorlo; materia grassa butirrica (cioè burro), in quantità non inferiore al 16%; scorze di agrumi canditi, in quantità non inferiore al 15%; lievito naturale costituito da pasta acida; sale. Sono questi gli ingredienti che obbligatoriamente devono contenere i dolci tipici della Pasqua, le colombe. Ma è certo che tutte le colombe in commercio rispettino la legge? Per aiutare i consumatori a effettuare una scelta consapevole il Dipartimento Sicurezza Alimentare del Movimento Difesa del Cittadino fa il punto sulle caratteristiche di colombe e uova di cioccolato. Secondo il Decreto del 22 luglio 2005 interministeriale (Ministero delle Attività Produttive e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) la denominazione “Colomba” è riservata al prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida, di forma irregolare ovale simile alla colomba, una struttura soffice ad alveolatura allungata, con glassatura superiore e una decorazione composta da granella di zucchero e almeno il 2% di mandorle, riferito al prodotto finito e rilevato al momento della decorazione.
 Per le uova di Pasqua, invece, è essenziale valutare e la qualità del cioccolato da leggere nella lista degli ingredienti. In particolare, è importante verificare la percentuale di cacao e la presenza di altre sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao. Se il cioccolato contiene fino al 5% di grassi vegetali diversi dal burro di cacao, la denominazione resta immutata ma l’etichettatura deve contenere, in grassetto, la specifica dizione: “contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao”.
Per “cioccolato” si intende il prodotto ottenuto da prodotti di cacao e zuccheri. Deve contenere almeno il 35% di sostanza secca totale di cacao e almeno il 18% di burro di cacao e non meno del 14% di cacao secco sgrassato.
Per “cioccolato al latte” si intende invece il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e latte o prodotti derivati dal latte. Deve contenere almeno il 25% di sostanza secca totale di cacao, il 14% di sostanza secca totale di origine lattica e il 25% di materie grasse totali.
A queste denominazioni di vendita si possono aggiungere altre diciture quali “fine”, “finissimo” e “extra”, sempre che il prodotto contenga: nel caso del “cioccolato”, non meno del 43% di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 26% di burro di cacao; b) nel caso del “cioccolato al latte”, non meno del 30% di sostanza secca totale di cacao e del 18% di sostanza del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del latte, di cui almeno il 4,5% di grassi del latte.


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