CGUE: se il prodotto non è burro non si può vendere con questo nome
Il burro deve essere tale. Se non può essere qualificato come burro, e non rientra in un elenco di prodotti che beneficiano di una deroga, un prodotto lattiero-caseario non può essere commercializzato con la denominazione “burro da spalmare”. Il caso in questione è quello del «pomazánkové máslo», un prodotto simile al burro, commercializzato nella Repubblica ceca e utilizzato come crema da spalmare oltre che come componente per la produzione di altri prodotti alimentari. Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi che le derivano dal diritto comunitario per avere autorizzato la commercializzazione del prodotto con questa denominazione.
La Corte ricorda che solo i prodotti con un tenore minimo di grassi lattieri dell’80%, ma inferiore al 90%, e tenori massimi di acqua del 16% e di estratto secco non grasso del 2% possono essere commercializzati con la denominazione «burro». Tuttavia, tale norma non si applica alle denominazioni di prodotti la cui esatta natura risulta chiaramente dall’uso tradizionale e/o la cui denominazione è chiaramente utilizzata per descrivere una qualità caratteristica del prodotto. I prodotti che beneficiano di tale deroga figurano in un elenco redatto dalla Commissione.
Il «pomazánkové máslo» della Repubblica ceca è un prodotto simile al burro ma, con un tenore minimo in peso di grassi del 31%, un tenore minimo di estratto secco del 42% e un tenore di acqua che può raggiungere il 58%, non soddisfa i requisiti imposti dal regolamento per essere commercializzato con la denominazione di vendita «burro». Tuttavia, la normativa ceca ne autorizza la commercializzazione con la denominazione «pomazánkové máslo», ovvero “burro da spalmare”.
La Commissione europea si è rivolta alla Corte di giustizia con un ricorso per inadempimento e la Corte ha dichiarato che il «pomazánkové máslo» non presenta le caratteristiche previste dal regolamento per poter essere commercializzato con la denominazione «burro». La Corte ha inoltre osservato che tale prodotto non è iscritto nell’elenco dei prodotti che possono beneficiare di una deroga e che consente loro di non essere soggetti alle restrizioni del regolamento in materia di denominazioni. In questo modo, ha respinto l’argomento usato dalla Repubblica ceca per la quale il prodotto commercializzato godrebbe automaticamente della deroga senza le necessaria iscrizione nell’elenco. Dunque, per la Corte di Giustizia dell’Unione europea, “la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi definiti dal regolamento, per aver autorizzato la commercializzazione con la denominazione di vendita «pomazánkové máslo» di un prodotto lattiero-caseario che non poteva essere qualificato come burro”.
