DPCM di Natale, divieti e permessi per gli spostamenti durante le feste
Secondo quanto previsto dal DPCM di Natale, nei giorni festivi e prefestivi saranno valide le misure previste per le cosiddette “zone rosse”, mentre nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, si applicheranno le misure previste per le cosiddette “zone arancioni”
Il tanto atteso DPCM di Natale con le misure speciali per le festività è arrivato. Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale saranno valide le misure previste dal decreto del 3 dicembre per le cosiddette “zone rosse”, mentre nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, si applicheranno le misure previste per le cosiddette “zone arancioni”.
Si ricorda, inoltre, che da oggi, 21 dicembre, al 6 gennaio resta vietato ogni spostamento tra regioni e da/per le province autonome di Bolzano e Trento. Vietati anche gli spostamenti per raggiungere le seconde case fuori regione.
DPCM di Natale, spostamenti in “zona rossa”
Quali sono, quindi, le disposizioni del nuovo DPCM per i giorni festivi e prefestivi?
Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 saranno consentiti solo gli spostamenti per motivi di lavoro, salute, necessità e per rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Con alcune deroghe. Dalle ore 5 alle ore 22 è, infatti, consentita la visita ad amici o parenti (massimo 2 persone) all’interno della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
In particolare, si legge sul Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che:
“E’ altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”.
Attività motoria e sportiva
Per quanto riguarda l’attività all’aria aperta, nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 è consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva all’aperto ma solo in forma individuale.
Attività commerciali
Con l’Italia in “zona rossa” restano chiusi anche negozi, centri estetici, bar e ristoranti, che potranno però effettuare servizio da asporto, fino alle ore 22, e consegne a domicilio senza restrizioni.
Mentre si troveranno aperti supermercati, beni alimentari e prima necessità, farmacie e parafarmacie, librerie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri, barbieri. (Per l’elenco completo delle attività consentite si rimanda agli allegati 23 e 24 del dpcm 3 dicembre 2020).
DPCM di Natale, spostamenti in “zona arancione”
Cosa succede, invece, quando l’Italia si troverà in “zona arancione”?
Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 saranno consentiti solo gli spostamenti all’interno del proprio comune, dalle ore 5 alle ore 22. Anche in questo caso sono previste alcune deroghe.
È consentito spostarsi dai piccoli Comuni, fino a 5mila abitanti, in un raggio di 30km, senza poter andare nei Comuni capoluoghi di provincia.
Inoltre, è consentita dalle ore 5 alle ore 22 la visita ad amici o parenti (massimo 2 persone) all’interno della propria regione. Anche in questo caso i figli minori di 14 anni e le persone conviventi con disabilità o non autosufficienti sono esclusi dal conteggio.
Bar e ristoranti restano chiusi, ma saranno consentiti il servizio da asporto fino alle 22 e le consegne a domicilio senza restrizioni.
Comuni con più di 5.000 abitanti
Sono consentiti, inoltre, gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.