Rimborso biglietti aerei

Rimborso biglietti aerei

I passeggeri che hanno il diritto di rivolgersi al proprio organizzatore di viaggi per ottenere il rimborso dei loro biglietti aerei non hanno la possibilità di chiedere anche un rimborso al vettore aereo.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea esaminando il caso di tre persone che nel marzo del 2015 avevano prenotato voli di andata e ritorno tra Eelde (Paesi Bassi) e Corfù (Grecia) presso un’agenzia di viaggi con sede nei Paesi Passi.

Il caso esaminato dalla Corte di Giustizia europea

I voli rientravano in un viaggio “tutto compreso” il cui prezzo è stato pagato direttamente all’agenzia. Tuttavia, qualche giorno prima della data di partenza stabilita, l’agenzia ha annunciato ai tre viaggiatori che il loro viaggio era stato annullato. Infatti, la Aegean Airlines aveva deciso, a causa dell’impossibilità di ottenere il prezzo preventivamente stabilito con l’agenzia di viaggi, di non garantire più voli con destinazione e in provenienza da Corfù. L’agenzia, che il 3 agosto 2016 è stata dichiarata fallita, non ha rimborsato il prezzo dei biglietti aerei ai tre viaggiatori.

Questi ultimi si sono rivolti al Rechtbank Noord-Nederland (Tribunale dei Paesi Bassi settentrionali) che ha condannato la Aegean Airlines a versare loro una compensazione pecuniaria per la cancellazione del loro volo, secondo quanto previsto dal regolamento n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei.

Il tribunale ha interrogato la Corte di giustizia per sapere se un passeggero che ha il diritto, a titolo della direttiva riguardante i viaggi “tutto compreso”, di rivolgersi al proprio organizzatore di viaggi per ottenere il rimborso del suo biglietto aereo, possa chiedere il rimborso di tale biglietto al vettore aereo, sulla base del regolamento riguardante i diritti dei passeggeri aerei.

La sentenza della Corte di Giustizia europea
La sentenza della Corte di Giustizia europea

La sentenza

Nella sua sentenza odierna, la Corte sottolinea che il diritto al rimborso conferito dalla direttiva riguardante i viaggi “tutto compreso”, è sufficiente per escludere la possibilità per un passeggero, il cui volo faccia parte di un viaggio “tutto compreso”, di chiedere il rimborso del suo biglietto aereo al vettore aereo operativo.

Ne risulta quindi che i diritti al rimborso del biglietto non sono cumulabili. Un simile cumulo sarebbe tale da comportare una protezione eccessiva e ingiustificata del passeggero coinvolto, a svantaggio del vettore aereo operativo, in quanto quest’ultimo rischierebbe di dover assumere in parte la responsabilità che incombe sull’organizzatore di viaggi.

La conclusione è valida anche nell’ipotesi in cui l’organizzatore di viaggi non sia economicamente in grado di effettuare il rimborso del biglietto e non abbia adottato alcuna misura per garantire tale rimborso. In tale contesto, la Corte sottolinea che la direttiva prevede, tra l’altro, che l’organizzatore di viaggi debba fornire prove sufficienti del fatto di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati.


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