Usura, Konsumer Italia: spese assicurazione nel computo tasso soglia
Le spese di assicurazione devono essere ricomprese nel computo del tasso soglia dell’usura. A confermarlo una nuova sentenza del tribunale di Padova che ha respinto il reclamo proposto da un Istituto di Credito contro un provvedimento d’urgenza promosso da un consumatore finalizzato a sospendere il pagamento delle residue rate di un contratto di finanziamento per l’applicazione di un tasso superiore al tasso soglia stabilito dalla Banca d’Italia (ipotesi di usura). A darne notizia Konsumer Italia che ritenere che sia necessaria una profonda rivisitazione delle procedure attuate dagli Intermediari Finanziari nei confronti dei consumatori italiani specie per quanto attiene la concessione di mutui/finanziamenti superanti il tasso soglia. “E’ urgente aprire un tavolo di confronto, anche con la partecipazione dell’Organo di Vigilanza, su cui i Consumatori possano portare le proprie proposte al netto di accordi intercorsi nel passato ed ormai non più attuali” scrive l’Associazione in una nota.
L’Istituto di Credito ha motivato il proprio reclamo con la motivazione principale che nella determinazione del TAEG erano state comprese anche le spese di assicurazione, che non dovrebbero essere comprese come previsto dalle istruzioni dell’Organo di Vigilanza.
Il Collegio, al contrario, ha respinto il reclamo con la motivazione che le istruzioni della Banca d’Italia hanno valore esclusivamente statistico e orientativo per la giurisprudenza: di fatto, e concordemente alla giurisprudenza di merito anche recente, ai fini del computo del tasso soglia debbono essere ricomprese le spese di assicurazione alla luce del fatto che, come previsto dalla Legge 108/1996, la determinazione del tasso usuraio non può prescindersi dal tenere in considerazione “tutte le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse”.
Questa sentenza non fa altro che confermare principi già ratificati da molte sentenze, non ultima la sentenza della Corte di Appello di Torino del dicembre 2013 con la quale la Corte ha precisato che le istruzioni della Banca d’Italia che forniscono indicazioni agli intermediari finanziari per la determinazione dei tassi effettivi globali medi “..non hanno alcuna efficacia precettiva nel confronti del Giudice nell’ambito dell’accertamento del tasso applicato….nè devono essere osservate dagli intermediari finanziari quando stabiliscono il tasso di interesse di un determinato rapporto.