Stop alla direttiva UE sullo scambio transfrontaliero di informazioni sulle multe stradali. Gli effetti della direttiva sono mantenuti per il termine massimo di un anno. E’ quanto si legge nella sentenza odierna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che annulla la direttiva 2011/82, proposta dalla Commissione UE a marzo 2008 con lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni relative a determinati infrazioni stradali nonché all’esecuzione transfrontaliera delle sanzioni collegate a queste ultime.
Questa proposta era basata sulla competenza dell’UE in materia di sicurezza dei trasporti; il 25 ottobre 2011 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2011/82, stabilendo tuttavia come fondamento giuridico la competenza dell’Unione nell’ambito della cooperazione di polizia. Ma la Commissione stessa ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi alla Corte, ritenendo che la direttiva fosse stata adottata su un fondamento giuridico errato.
La direttiva istituisce, tra gli Stati membri, una procedura di scambio di informazioni relative ad 8 infrazioni stradali (eccesso di velocità, mancato uso della cintura di sicurezza, mancato arresto davanti a un semaforo rosso, guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, mancato uso del casco protettivo, circolazione su una corsia vietata e uso indebito di telefono cellulare durante la guida). Gli Stati membri possono così accedere, in altri Stati membri, ai dati nazionali sull’immatricolazione dei veicoli in modo da individuare la persona responsabile dell’infrazione.
Nella sua odierna sentenza la Corte ricorda che occorre esaminare finalità e contenuto della direttiva per determinare se questa potesse essere validamente adottata sul fondamento della cooperazione di polizia. Rispetto alla finalità, la Corte conclude che lo scopo principale della direttiva è il miglioramento della sicurezza stradale. Rispetto al contenuto, la Corte dichiara che il sistema di scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri costituisce lo strumento mediante il quale quest’ultima persegue lo scopo di migliorare la sicurezza stradale. Infatti, misure dirette a migliorare la sicurezza stradale rientrano nella politica dei trasporti. Dunque sia per quanto concerne la sua finalità sia il suo contenuto, la direttiva costituisce una misura atta a migliorare la sicurezza dei trasporti: la direttiva, pertanto, doveva essere adottata su tale fondamento.
La Corte dedice quindi di annullare la direttiva considerando, però, che l’annullamento senza un mantenimento dei suoi effetti potrebbe avere conseguenze negative sulla realizzazione della politica dell’UE in materia di trasporti. La Corte tiene conto del fatto che il termine per il recepimento della direttiva nel diritto nazionale è scaduto il 7 novembre 2013 e, per la certezza del diritto, ne verranno mantenuti gli effetti sino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere un anno a partire dalla data di pronuncia della sentenza, di una nuova direttiva basata sul fondamento giuridico appropriato (ossia, la sicurezza dei trasporti).
La Corte precisa inoltre che la direttiva non si ricollega direttamente agli scopi della cooperazione di polizia, in quanto questi ultimi mirano allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, da un lato, nonché alla prevenzione della criminalità, del razzismo e della xenofobia, dall’altro.
 


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