Polizze vita index linked, vittoria lampo di Confconsumatori
Una polizza assicurativa non può essere soggetta all’andamento di titoli finanziari. Un importante principio confermato dalla nuova vittoria ottenuta da Confconsumatori: un 40enne di Castelfranco Veneto (TV) ha investito e visto sfumare alcuni risparmi (5.000 euro) in una polizza assicurativa sulla vita index linked, denominata “Ergo”, collegata ad obbligazioni islandesi. Nei giorni scorsi il Tribunale di Treviso ha condannato con un’ordinanza la compagnia assicuratrice a restituire il capitale versato, oltre la rivalutazione monetaria, interessi e spese. L’investimento era stato effettuato tramite una polizza assicurativa c.d. index linked connessa ad obbligazioni islandesi. Per il Tribunale di Treviso, se una polizza vita è garantita da bond, al cui andamento è legata anche la rivalutazione del premio, si tratta non di un contratto assicurativo, né di un’assicurazione sulla vita, ma di una vera e propria operazione finanziaria, analoga agli investimenti in azioni o obbligazioni. Per il Tribunale quindi è necessario applicare le norme del TUF (d.lgs. n. 58/98), primo fra tutti l’art. 23 che impone la stipulazione per iscritto del contratto generale d’investimento, in mancanza del quale lo stesso e l’operazione devono essere dichiarati nulli.
Ormai sono frequenti le vittorie di Confconsumatori in questo campo, ma la particolarità di questo provvedimento sta nel fattoche la condanna sia contenuta in un’ordinanza ottenuta in pochissimo tempo – circa 4 mesi – alla fine del procedimento sommario di cognizione, introdotto con la riforma del codice di procedura civile contenuta nella legge 18 giugno 2009 n. 69.
“Una decisione importantissima – dichiara l’avv. Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio l’investitore – La stessa, benché vi siano provvedimenti di segno opposto, costituisce, un’ulteriore conferma di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, per il quale queste polizze vita c.d. index linked sono vere e proprie forme assicurative solo quando garantiscono la restituzione del capitale. Quando invece il rimborso è subordinato all’andamento del titolo siamo al cospetto di veri e propri investimenti finanziari soggetti, come tali, alle disposizioni in materia. Il che, del resto è stato recentemente affermato anche dalla Suprema Corte con una sentenza (n. 6061/12) purtroppo dimenticata da giudici, che hanno pronunciato sentenze di segno opposto”.
Per Mara Colla, presidente di Confconsumatori, “gli acquirenti di queste false polizze vita – false perché veri e propri investimenti finanziari con i relativi rischi – devono sapere che oggi vi sono diverse possibilità di recupero dei denari investiti e finiti male”.