Avvocato CGUE: tariffe bagagli, comunicazione vettori aerei sia trasparente
La normativa spagnola che vieta ai vettori aerei di addebitare la registrazione dei bagagli a titolo di supplemento di prezzo opzionale è contraria al diritto dell’Unione europea; allo stesso tempo, i vettori aerei devono comunicare le tariffe del servizio bagagli in modo chiaro, trasparente e non ambiguo, all’inizio della prenotazione, e l’accettazione del cliente deve risultare in modo esplicito. Queste le conclusioni cui giunge l’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea, interpellato da un Tribunale spagnolo.
La richiesta investe la normativa spagnola, che vieta ai vettori aerei di addebitare la registrazione dei bagagli dei passeggeri a titolo di supplemento di prezzo opzionale. Nel 2010, una viaggiatrice ha presentato un reclamo contro la Vueling, che aveva aumento di 40 euro il prezzo di base dei biglietti che aveva acquistato, per la registrazione online di due bagagli. Vueling era stata sanzionata dall’Istituto per la tutela dei consumatori della comunità autonoma di Galizia. In seguito è stato investito del procedimento il Tribunale amministrativo n. 1 di Orense, che ha chiesto alla Corte di giustizia se la normativa spagnola sia compatibile con il principio di libertà in materia di tariffe sancito dal diritto dell’Unione.
Nelle sue conclusioni odierne, l’avvocato generale Yves Bot suggerisce alla Corte di rispondere che “il diritto dell’Unione riconosce ai vettori aerei una libertà in materia di tariffe che comprende l’insieme dei servizi commerciali connessi all’esecuzione del contratto di trasporto aereo, inclusi i servizi quali la registrazione dei bagagli. Pertanto, per quanto concerne la tariffazione dei bagagli registrati, i vettori aerei possono scegliere di includere il costo di tale servizio nella tariffa di base del biglietto aereo ovvero di proporlo quale supplemento di prezzo opzionale”. Tale interpretazione non si applica però ai bagagli a mano, dei quali il vettore deve assicurare la gratuità.
L’avvocato generale ritiene che la normativa spagnola non sia compatibile con il diritto dell’Unione perché è del parere che “tale normativa ripristini una regolamentazione statale che il legislatore dell’Unione si è premurato di sopprimere nel contesto della deregolamentazione e della liberalizzazione del settore. Infatti, fatta eccezione per le linee aeree che rientrano nell’ambito di un servizio pubblico e per i prelievi imposti dalle autorità pubbliche o dai gestori degli aeroporti, gli Stati membri non sono più legittimati ad esercitare un controllo in relazione ai livelli dei prezzi fissati dai vettori aerei, alle condizioni tariffarie applicabili e alla natura dei servizi suscettibili di essere inclusi nel prezzo di base del biglietto aereo”. Le autorità nazionali devono però assicurare che, nell’addebito della registrazione dei bagagli, i vettori aerei rispettino la tutela dei diritti dei consumatori: di conseguenza, rileva l’avvocato generale, “i vettori aerei devono comunicare in modo chiaro, trasparente e non ambiguo, fin dall’inizio del processo di prenotazione avviato dal cliente, le modalità di tariffazione connesse alla registrazione dei bagagli, permettendo al cliente di accettare o rifiutare la prestazione di cui trattasi mediante una procedura di consenso esplicito”. L’avvocato generale suggerisce dunque alla Corte di decidere nel senso che spetterà al giudice nazionale verificare se la Vueling abbia rispettato tali prescrizioni.