Una pratica commerciale ingannevole nei confronti del consumatore è sleale e deve essere vietata senza che si debba dimostrare che è contraria alle norme di diligenza professionale. E’ quanto precisa un’importante sentenza emessa oggi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che è intervenuta nella causa tra due agenzia di viaggi austriache.
La Team4 Travel, un’agenzia di viaggi specializzata nella vendita di settimane bianche e corsi di sci in Austria per scolaresche provenienti dalla Gran Bretagna, ha indicato nella sua brochure inglese che, in determinate date, diversi alberghi potevano essere prenotati esclusivamente grazie ai suoi servizi. Gli alberghi interessati avevano garantito contrattualmente alla Team4 Travel una simile esclusiva, non rispettando l’esclusiva già concessa per le stesse date alla CHS Tour Services, un’agenzia di viaggi concorrente.
Ritenendo che la dichiarazione di esclusiva contenuta nelle brochures della Team4 Travel violasse il divieto di pratiche commerciali sleali, la CHS ha chiesto ai giudici austriaci di vietarne l’utilizzo. Il giudice nazionale ha chiesto alla Corte se, prima di qualificare una pratica come ingannevole quindi sleale e vietata, occorra verificare se sia contraria alla diligenza professionale. In questo caso non risulterebbe alcuna contrarietà alla diligenza professionale poiché la Team4 Travel ha fatto quanto possibile per garantire l’esclusiva dichiarata nelle proprie brochures. Nella sentenza la Corte precisa che, se una pratica commerciale è ritenuta ingannevole nei confronti del consumatore, per essere vietata non è necessario verificare se sia anche contraria alle norme di diligenza professionale.
Infatti, secondo la direttiva comunitaria sulle pratiche commerciali sleali, il carattere ingannevole dipende unicamente dalla circostanza che essa non sia veritiera, in quanto contenga informazioni false, o che, in generale, possa ingannare il consumatore medio in relazione alla natura o alle caratteristiche principali di un prodotto o servizio e che, per tale motivo, sia idonea a indurre detto consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso. Pertanto, gli elementi costitutivi di una pratica commerciale ingannevole sono concepiti essenzialmente dal punto di vista del consumatore in quanto destinatario di pratiche commerciali sleali. Quando ricorrono tali caratteristiche, la pratica deve essere considerata ingannevole e, quindi, sleale e vietata, senza che sia necessario verificare la condizione che la pratica sia contraria alle norme di diligenza professionale. Va ricordato che in caso di pratiche commerciali ingannevoli, la direttiva garantisce un elevato livello di tutela dei consumatori. Tali pratiche, unitamente alle pratiche aggressive, costituiscono di gran lunga le pratiche commerciali più numerose.


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