Tribuna ADR: negoziazione paritetica, conciliazioni e ruolo delle Autorità regolatorie
La reintroduzione nel sistema legislativo italiano della mediazione obbligatoria in materia civile e commerciale ha riacceso le discussioni, sinora solo sopite, sulla necessità di filtri obbligatori e volontari per l’accesso alla giustizia.
Partendo dalla base normativa europea ed aderendo in maniera coerente a quanto la direttiva richiede, deve essere interesse delle parti in gioco nella Conciliazione Paritetica sforzarsi di trovare un terreno comune ed una strada condivisa che potrebbe essere la creazione di un organismo per settori quale strumento per l’ingresso a pieno titolo nel mondo ADR ed che, per la forza e l’autorevolezza della compagine creata possa divenire di essere partecipante pienamente legittimato.
La riprova della necessaria svolta di cambiamento è data dall’intervento che un’Autorità particolarmente attenta alle novità europee come l’AEEG ha strutturato nel giro di due anni attraverso la creazione di modelli di risoluzione alternative in grado di competere da subito e con le regole giuste in Europa.
Partendo dal terzo pacchetto energia del 2009 recepito in Italia nel 2011 (D.lgs. 93) l’AEEG ha costruito un modello sia per i reclami (sportello del Consumatore) che per le conciliazioni (servizio di Conciliazione) creando alternatività con le paritetiche ma, si noti, adattando il modello a quello della mediazione europea. Infatti L’Art. 44 del richiamato decreto recita al 4 comma che “L’Autorità per l’energia elettrica e il gas assicura il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale ed energia elettrica avvalendosi dell’Acquirente unico Spa e vigila affinché siano applicati i principi in materia di tutela dei consumatori di cui all’Allegato I delle direttive 2009/73/CE e 2009/72/CE”.
In tal modo e con un certo anticipo sulla direttiva 11/2013, l’AEEG ha riversato nel settore energetico tutte le novità in materia di media-conciliazione, a partire dal ruolo del mediatore/conciliatore terzo on line, alla creazione di un organismo autonomo presso l’Acquirente Unico e la previsione della retribuzione dei partecipanti alla mediazione on line, così come previsto dalla direttiva, “secondo modalità non legate all’esito della procedura (art.6 1 par. lettera d)” .
Ma tale partecipazione dell’AEEG alla partita della mediazione a favore dei consumatori con un proprio ruolo di player è una scelta legittima o è un’invasione di campo o ancora, per meglio dire, un abuso di posizione dominante? Cosa ne pensa la direttiva 11/2013 e sopratutto cosa significa tale intervento per la conciliazione paritetica?
Ebbene la direttiva chiarisce il punto in relazione all’art.44 del d.lgs. 93/11 recitando all’art.20 che il ruolo delle autorità competenti è quello di valutare, in particolare sulla base delle informazioni ricevute a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, se gli organismi di risoluzione delle controversie ad essa notificati si possono considerare organismi ADR che rientrano nell’ambito d’applicazione della presente direttiva e che rispettano i requisiti di qualità di cui al capo II e alle disposizioni nazionali di attuazione, incluse le disposizioni nazionali che fissano requisiti più rigorosi di quelli della presente direttiva, conformemente al diritto dell’Unione.
Oltre la valutazione della conformità deve controllare se un organismo di risoluzione delle controversie, inserito in elenco come organismo ADR ai sensi della presente direttiva, non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 1, in tal caso l’autorità competente interessata lo contatta per segnalargli tale non conformità e per invitarlo ad ovviarvi immediatamente. Se allo scadere di un termine di tre mesi l’organismo di risoluzione delle controversie continua a non soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, l’autorità competente sopprime l’organismo in questione dall’elenco di cui al primo comma del presente paragrafo. Detto elenco è aggiornato senza indugio e le informazioni pertinenti sono trasmesse alla Commissione.
Quindi controllo valutazione ed eventuale esclusione degli organismi inadempienti, ma tale controllo/valutazione può avvenire su se stesso o meglio sull’organismo messo in campo dall’AEEG?
I dubbi sono forti di un conflitto di interessi ma ancor di più per ciò che interessa alle AACC questa invasione di campo impedisce lo sviluppo armonico delle negoziazioni paritetiche in senso europeo e cioè la presenza del Servizio di Conciliazione di energia crea un cono d’ombra tale da marginalizzare le conciliazioni scaturenti dai protocolli.
Anche in questo caso l’interpretazione della normativa ci favorisce nella comprensione in quanto il servizio di Conciliazione gestito dall’Aquirente Unico ha fatto si che a tre mesi dall’inizio della sperimentazione, questo sia diventato un servizio procedurale di chiusura (cioè permette la conciliazione anche in mancanza di specifici protocolli) con un grande (direi enorme) appeal dato dalla possibilità dell’intervento del distributore nella mediazione.
A tal proposito lo stesso richiamato art.44 del d. lgs 93/11 aveva onerato l’AEEG di rendere efficaci le conciliazioni nei confronti dei venditori ed anche dei distributori possibilità che però, guarda caso, resta nella sola disponibilità di intervento del servizio di conciliazione e non delle negoziazioni paritetiche innescando in tal modo profonde ed insormontabili difficoltà di natura procedurali e materiali alla risoluzione efficace delle conciliazioni.
E’ molto importante tener presente questa evoluzione del servizio di mediazione dell’AEEG in prospettiva di una creazione di un organismo di stampo europeo indipendente e facente parte sia del mondo associativo consumerista che di quello aziendale in grado di dare risposte più veloci ed efficaci alle domande di tutela dei consumatori nel rispetto dei dettami della direttiva 11/2013 e fortemente connotata ed ammantata di una credibilità che, in questo momento, stante le lungaggini e le difficoltà procedurali, non appartiene di certo alle negoziazioni paritetiche.
A questo punto premesso che l’intervento dell’AEEG non può che migliorare il servizio di assistenza ed informazione per il consumatore devono però essere introdotte regole che valgono per tutti se il distributore è parte della conciliazione altrettanto deve essere parte della negoziazione paritetica e soprattutto se vi sono finanziamenti alle domande di conciliazione a prescindere dall’esito (in ossequio a quanto previsto dalla direttiva 11/2013) lo stesso deve avvenire per le paritetiche.
Il quadro in piena evoluzione e seppur provvisorio, sembra ben chiaro e pronto ad essere incentivato dall’Europa (da valutare anche in riferimento alle linee di finanziamento di grande prospettiva ed efficacia)però necessita di un grande sforzo unitario che superi la fase di frammentazione e dia la svolta su obiettivi reali e condivisi.
Resta il dato inconfutabile della necessità da parte dei due attori del “sistema negoziazione” (associazioni dei consumatori ed aziende) di arrivare ad una veloce modifica in senso europeo delle conciliazioni adattandosi in maniera decisa al modello europeo indicato dalla direttiva per non restare fuori da ogni contesto innovativo e residuare in una negoziazione aziendale che svilisce il grande ruolo che storicamente le associazioni e le aziende insieme si sono ritagliate nel panorama europeo delle ADR.
Avv.Ovidio Marzaioli
Responsabile settore energia
Movimento Consumatori