Buone notizie per i tifosi juventini: il Tribunale di Torino ha parzialmente accolto il ricorso proposto dal Codici contro la Juventus Football Club S.p.a per alcune clausole vessatorie inserite nell’abbonamento allo stadio. Il Tribunale, accertatane la natura vessatoria, ha dichiarato la nullità delle condizioni generali di contratto dell’abbonamento, nella parte in cui esclude il diritto al rimborso dell’abbonato nei casi di “squalifica del campo”, di partita disputata a “porte chiuse” o di “chiusura di settori”; ovvero pone  a carico  dello stesso le spese di trasferta nell’ipotesi di “squalifica del campo” anche quando detti eventi siano imputabili alla società sportiva.
Questa clausola deve quindi essere inibita e non saranno più ammesse clausole che non tutelano economicamente i tifosi in caso di mancata visione della partita.
Il Codici invita anche i tifosi delle altre squadre a segnalare simili clausole contrattuali che, in qualche modo, non tutelano i tifosi che assistono alle partite e che pagano regolarmente l’abbonamento. “La nullità delle clausole sopra citate è un passo importante verso la tutela di tutti i cittadini appassionati di calcio. Prima dell’ordinanza non era riconosciuto il diritto al rimborso ai tifosi neanche quando le motivazioni della mancata visione erano imputate alla società sportiva. Oggi invece le cose sono cambiate – commenta Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale del Codici – Invitiamo tutti i tifosi a denunciare allo Sportello Legale Codici i casi in cui nei contratti di abbonamento calcistico compaiono clausole che non tutelano i cittadini”.


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