Aerei, CGUE: risarcimento perdita bagaglio anche non registrato a proprio nome
Il passeggero di un aereo può esigere dal vettore un risarcimento per la perdita dei suoi oggetti e beni anche quando essi si trovano in un bagaglio registrato a nome di un altro passeggero dello stesso volo: spetta al viaggiatore fornire la prova. È il caso, tipico, di una famiglia di più persone che viaggia con un paio di bagagli al seguito. La pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea scaturisce proprio dal caso di una famiglia – padre, madre e due figli minorenni – che si è imbarcata 1° agosto 2008 su un volo della compagnia Iberia da Barcellona a Parigi. I bagagli delle quattro persone erano divisi in due valige, che sono state perse e non ritrovate. Di conseguenza, la famiglia ha chiesto all’Iberia un risarcimento danni pari a 4.400 euro corrispondenti a 4.000 DSP (cioè 1.000 Diritti speciali di prelievo per passeggero).
Il giudice spagnolo, investito della controversia, ha domandato allora alla Corte di giustizia se il vettore aereo sia tenuto a risarcire solo il passeggero cui è stato rilasciato lo scontrino identificativo del bagaglio o se esso debba risarcire anche il passeggero che chiede il risarcimento a titolo della perdita di un bagaglio consegnato a nome di un altro passeggero.
E la Corte ha oggi dichiarato che “un passeggero può esigere dal vettore aereo un risarcimento per la perdita dei suoi oggetti presenti in un in un bagaglio consegnato a nome di un altro passeggero. Di conseguenza, deve essere risarcito non solo il passeggero che ha consegnato individualmente il proprio bagaglio, ma anche quello i cui oggetti si trovavano nel bagaglio consegnato da un altro passeggero imbarcato sullo stesso volo”. Spetterà poi ai passeggeri dimostrare che nel bagaglio c’erano gli oggetti l’uno dell’altro e al giudice nazionale tener conto del fatto che si tratti ad esempio di una famiglia, che abbia acquistato insieme i biglietti e si sia registrata insieme.