Ancora una volta il consumatore deve dire grazie all’Europa: oggi la Corte di Giustizia UE ha detto chiaramente che sono vietate quelle pratiche commerciali aggressive con cui si dà al consumatore la falsa impressione di aver già vinto un premio, quando invece per riceverlo deve sostenere un costo. Anche se questo costo è irrisorio rispetto al valore del premio.
Il diritto dell’Unione Europea, infatti, difende gli interessi del consumatore e vieta tutte quelle pratiche che in un certo senso lo ingannano o gli danno un’impressione diversa dalla realtà. La Corte ha precisato più volte che le informazioni fornite ai consumatori devono essere chiare e comprensibili.
La sentenza odierna si riferisce ad un caso che arriva dal Regno Unito: l’Office of Fair Trading (Autorità per la correttezza nel commercio), incaricato di vigilare sull’applicazione della disciplina a protezione dei consumatori, ha imposto a 5 aziende, specializzate nella spedizione di invii pubblicitari, di interrompere i loro invii di lettere (indirizzate individualmente), tagliandi tipo “gratta e vinci” e altri inserti contenuti in giornali e periodici, con cui il consumatore era informato del fatto di aver ottenuto un premio o una ricompensa, il cui valore poteva essere notevole o soltanto simbolico.
Il consumatore aveva diverse opzioni per scoprire il suo premio ed ottenere un numero per la richiesta: chiamare un numero di telefono a tariffa maggiorata, utilizzare un servizio SMS, oppure fare una richiesta via posta ordinaria. Al consumatore venivano fornite informazioni sul costo per minuto e sulla durata massima della chiamata, ma non veniva detto che l’impresa all’origine della pubblicità percepiva una certa somma sul costo della chiamata.
Alcune promozioni, ad esempio, offrivano crociere nel Mediterraneo; per ricevere il premio il consumatore doveva pagare l’assicurazione e un supplemento per ottenere una cabina con uno o due letti, oltre a sostenere, durante il viaggio, le spese per alimenti e bevande, e le tasse portuali. Per fare due conti, una coppia avrebbe dovuto sborsare GBP 399 a persona per partecipare alla crociera.
La Corte, chiamata in causa dal giudice inglese, ha ribadito che nell’Unione Europea sono vietate le pratiche aggressive che danno al consumatore l’impressione di aver già vinto un premio, mentre per ottenere informazioni sulla natura del premio o per adempiere a quanto necessario per entrarne in possesso, egli deve versare del denaro o sostenere un determinato costo. Queste pratiche sono vietate anche se il costo imposto al consumatore è, rispetto al valore del premio, irrisorio (come ad esempio quello di un francobollo) o non procura al professionista alcun vantaggio. Il giudice nazionale, infine, deve valutare se le informazioni fornite ai consumatori sono chiare e comprensibili.
 


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