Software e diritto d’autore, CGUE: sì alla rivendita di copie ‘usate’
L’autore di un software non può opporsi alla rivendita di proprie licenze «usate» che consentono di utilizzare i suoi programmi scaricati via Internet. E’ quanto ha deciso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee esprimendosi nella causa che vede contrapposte UsedSoft GmbH, da un lato, e Oracle International Corp, dall’altro. La Oracle sviluppa e distribuisce, in particolare mediante download via Internet, programmi per computer operanti in base al modello «client/server». Il cliente scarica direttamente una copia del programma sul proprio computer, a partire dal sito Internet della Oracle. Il diritto di utilizzare tale programma, concesso sulla base di un contratto di licenza, include il diritto di memorizzare in modo permanente la copia di tale programma su un server e di consentire sino a 25 utenti di accedervi scaricando la copia sulla memoria centrale della loro stazione di lavoro. I contratti di licenza prevedono che il cliente acquisisca un diritto di utilizzazione di durata indeterminata, non trasferibile e riservato ad un uso professionale interno. Dal sito Internet della Oracle possono essere parimenti scaricati, nell’ambito di un contratto di manutenzione, versioni aggiornate del programma (update) e programmi che consentono la correzione di errori (patches).
La UsedSoft è un’impresa tedesca che commercializza licenze riprese da clienti della Oracle. I clienti della UsedSoft, non ancora in possesso del software, lo scaricano direttamente, dopo aver acquistato una licenza «usata», dal sito Internet della Oracle. I clienti che dispongono già di tale software possono poi acquistare, a titolo complementare, una licenza o una quota della licenza per utenti supplementari. In tal caso, i clienti scaricano il software nella memoria centrale delle stazioni di lavoro di detti altri utenti.
Secondo Oracle, UsedSoft non può procedere in tale pratica, motivo per cui ha chiesto di ottenere l’inibitoria.
Con la sentenza odierna la Corte precisa che il principio dell’esaurimento del diritto di distribuzione opera non solo quando il titolare del diritto d’autore commercializza le copie del proprio software su un supporto informatico tangibile (CD‑ROM o DVD), bensì parimenti quando le distribuisce mediante download dal proprio sito Internet.
Infatti, quando il titolare del diritto d’autore mette a disposizione del proprio cliente una copia – tangibile o intangibile – e conclude al tempo stesso, a fronte del pagamento di un prezzo, un contratto di licenza che riconosce al cliente il diritto di utilizzare tale copia per una durata illimitata, il titolare medesimo vende la copia al cliente e esaurisce in tal modo il suo diritto esclusivo di distribuzione. Infatti, tale operazione implica la cessione del diritto di proprietà della copia. Conseguentemente, anche se il contratto di licenza vieta una successiva cessione, il titolare del diritto non può opporsi alla rivendita della copia.