Parità di trattamento per i beneficiari di un sussidio per la casa, siano essi cittadini europei o cittadini di un paese terzo. Quando in ballo c’è un sussidio per la casa, il giudice nazionale deve accertare che questo sia una prestazione essenziale – prendendo in considerazione il suo ammontare e i requisiti per l’attribuzione. Perché “il diritto dell’Unione osta ad una normativa nazionale o regionale che riservi ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini dell’Unione per la distribuzione dei fondi destinati ad un sussidio per l’alloggio”.
È quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, che sottolinea come “l’Unione riconosce il diritto alla parità di trattamento dei beneficiari di un sussidio per l’alloggio volto a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti”.
Il caso esaminato è quello di un cittadino albanese, residente in Italia nella provincia autonoma di Bolzano dal 1994, che ha beneficiato di un sussidio casa della provincia dal 1998 al 2008, per poi vedersi respingere la domanda per l’anno 2009 in quanto lo stanziamento destinato ai cittadini di paesi terzi era esaurito. Il sussidio, infatti, era distribuito fra cittadini dell’Unione, italiani e non, da un lato; dall’altro, a cittadini di paesi terzi e apolidi che risiedano continuativamente e regolarmente da almeno cinque anni nel territorio provinciale e qui abbiano lavorato per almeno tre anni. A partire dal 2009, la distribuzione dei fondi concessi a queste due categorie è stata calcolata diversamente a seconda che si trattasse di cittadini dell’Unione o di cittadini di paesi terzi.
Il Tribunale di Bolzano, cui il cittadino si è rivolto chiedendo di accertare se il rigetto costituisca una discriminazione contraria alla direttiva relativa ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo (Direttiva 2003/109/CE, del 25 novembre 2003) si è rivolto alla Corte di Giustizia. Questa ha evidenziato che la distribuzione dei fondi di fatto fa sì che lo stanziamento per il sussidio sia più esiguo, quindi si esaurisca prima, per i cittadini di paesi terzi. A giudizio della Corte, un cittadino di un paese terzo che abbia acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro si trova, rispetto al sussidio per l’alloggio, in una situazione comparabile a quella di un cittadino dell’Unione.
La Corte ha poi argomentato che ai sensi della direttiva, nei settori dell’assistenza sociale e della protezione sociale gli Stati possono limitare l’applicazione della parità di trattamento alle prestazioni essenziali. Tali prestazioni – tra le quali figurano il sostegno di reddito minimo, l’assistenza in caso di malattia o di gravidanza, l’assistenza parentale e l’assistenza a lungo termine – devono essere concesse in modo identico ai cittadini dello Stato membro interessato e ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo secondo modalità di attribuzione determinate dalla legislazione nazionale. Ma “poiché la direttiva non detta un elenco esaustivo delle prestazioni essenziali, non è escluso che i sussidi per l’alloggio rientrino in tale nozione, alla quale il principio della parità di trattamento deve necessariamente essere applicato”.
La nozione di prestazioni essenziali va inoltre interpretata anche nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali, che riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa. Per la CGUE, è il giudice nazionale che deve accertare se il «sussidio casa» sia una prestazione essenziale, prendendo in considerazione la finalità del sussidio stesso, il suo ammontare, i requisiti per la sua attribuzione e la posizione occupata nel sistema di assistenza sociale italiano.
Alla luce di tutto questo, la Corte ha dunque risposto che “il diritto dell’Unione osta ad una normativa nazionale o regionale, la quale – nell’ambito della distribuzione dei fondi destinati al sussidio per l’alloggio – riservi ai cittadini di paesi terzi un trattamento diverso rispetto a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ove essi risiedono, a condizione che il sussidio per l’alloggio rientri nelle materie assoggettate al principio della parità previsto dalla direttiva relativa ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e costituisca una prestazione essenziale ai sensi di tale direttiva, circostanze queste il cui accertamento è riservato al giudice nazionale”.


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