Le caraffe filtranti sono state bocciate dal Ministero della Salute che ha allegato una relazione tecnica su di esse al decreto ministeriale  (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2012) sulle “disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano”.
Praticamente, come emerge dalle analisi condotte dagli esperti ministeriali, le caraffe filtranti non fanno altro che cambiare leggermente il gusto dell’acqua, riducendone il contenuto di cloro e sali minerali. Il risultato è che il sapore dell’acqua trattata con caraffe filtranti è più gradevole di quella del rubinetto, ma è una questione di gusti. Dal punto di vista salutistico, invece, non ci sono effetti positivi.
Sembra un paradosso, ma è così e le Associazioni dei consumatori consigliano di bere l’acqua del rubinetto: così si risparmia (la caraffa costa sui 18 euro e il filtro, da cambiare rigorosamente ogni 28 giorni, non costa meno di 5 euro) e non si rischia nulla.
Cerchiamo di sintetizzare le novità introdotte dal nuovo regolamento, anche se a breve il Ministero pubblicherà linee guida che saranno aggiornate ogni 3 anni in relazione al progresso tecnico-scientifico. Il regolamento si applica soltanto alle apparecchiature per il trattamento dell’acqua destinate al consumo umano, e non a quelle che trattano acqua destinata esclusivamente ad impianti tecnologici e/o elettrodomestici e neanche quando da queste apparecchiature parta una rete indipendente da quella che alimenta l’uso potabile.
Al produttore e al distributore spetta la responsabilità di mettere in commercio apparecchiature che, se utilizzate e mantenute secondo quanto previsto nel manuale d’uso e manutenzione, assicurino, durante il periodo di utilizzo, le prestazioni dichiarate e che l’acqua trattata  risulti conforme ai requisiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001. Produttore e distributore hanno l’obbligo di redigere, per ogni  apparecchiatura, in  lingua  italiana,  un manuale di istruzioni per l’uso e manutenzione ed un manuale di montaggio ed installazione. Le informazioni devono coprire in modo dettagliato e chiaro ogni aspetto che,  se non tenuto in debita considerazione dal consumatore o dall’installatore, può potenzialmente comportare un rischio per la salute o pregiudicare  la sicurezza della stessa apparecchiatura. Bisogna, poi indicare chiaramente le modalità di utilizzo e di manutenzione dell’apparecchiatura e le modalità che l’utilizzatore o l’installatore devono  seguire  per lo smaltimento dell’apparecchiatura e dei suoi componenti.
Ferma restando la certificazione di rispondenza ai requisiti  di sicurezza alle direttive comunitarie che prevedono la  marcatura  CE, ove pertinente, e alle norme vigenti, i produttori devono  includere, nei manuali una dichiarazione di conformità dell’apparecchiatura relativamente ad altri requisiti di sicurezza. Il produttore deve indicare sulla confezione di ogni apparecchiatura, le finalità specifiche cui l’apparecchiatura è destinata e il periodo di utilizzo ed i valori prestazionali garantiti dal trattamento applicato. Riguardo alla definizione del  periodo  di  utilizzo,  il  produttore farà riferimento o all’analisi dell’acqua dell’utilizzatore  o  ad un’analisi presa a riferimento, di cui verrà portato  a  conoscenza l’utilizzatore. L’addizione di eventuali sostanze o gas eseguita nell’ambito del trattamento  dell’acqua,  avviene  nel  rispetto  delle  disposizioni vigenti applicabili al settore alimentare.


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