Bond irlandesi, esposto alla Consob
Confconsumatori ha inoltrato alla Consob un esposto in cui chiede di sanzionare gli istituti di credito che non hanno informato i risparmiatori (italiani) dell’offerta formulata da Bank of Ireland, Allied Irish Bank e Anglo Irish Bank. Una sanzione massima – spiega l’Associazione dei consumatori – che avrebbe un valore esemplare e servirebbe anche come risarcimento danni alle vittime. Confconsumatori, nell’esposto, riporta una breve ricostruzione dei fatti.
Come abbiamo già scritto, le 3 banche irlandesi hanno ristrutturato il loro debito obbligazionario, proponendo a chiunque avesse in mano un loro bond di scambiarlo con nuovi titoli garantiti dallo Stato irlandese. Accettando lo scambio si sarebbe subita soltanto una lieve perdita. Ma chi non ha aderito allo scambio ha subito un trattamento ben peggiore: i loro bond sono stati rimborsati di un centesimo ogni mille euro. Il caso denunciato riguarda i risparmiatori italiani che non hanno aderito all’offerta pubblica di scambio perché non hanno saputo nulla di questa operazione.
"E’ evidente – si legge nell’esposto – che le banche irlandesi non avevano la reale intenzione di coinvolgere i risparmiatori, poiché non hanno chiesto alla Consob l’autorizzazione per pubblicare un prospetto italiano e, per aggirare la direttiva europea sui prospetti, ha destinato l’offerta di scambio solo a chi era in possesso di obbligazioni per un importo superiore ai 50mila euro".
Gli istituti irlandesi hanno, però, dichiarato ufficialmente di aver avvertito tutti gli obbligazionisti attraverso gli intermediari, cioè le banche italiane venditrici dei bond irlandesi. Ma queste ultime, nella maggior parte dei casi, non hanno informato i clienti. Se lo avessero fatto, i risparmiatori avrebbero potuto consorziarsi (sino a raggiungere la soglia dei 50.000 euro), oppure vendere i bond sul mercato: invece si sono ritrovati sul conto titoli il ridicolo controvalore di 1 cent per ogni mille euro.
La colpa è ricaduta, quindi, sulle banche italiane che non hanno informato i loro clienti. "Deve, infatti, ritenersi che informare il portatore di un titolo oggetto di un’operazione di scambio dell’esistenza dell’iniziativa stessa, delle sue caratteristiche e delle conseguenze che può comportare per l’investimento interessato, rientri fra i doveri dell’intermediario di protezione dell’interesse del cliente e non determini di per sé alcuna ipotesi di offerta al pubblico". Confconsumatori di fronte alla violazione dell’art. 1 ed art. 21 del TUF, chiede alla Consob di sanzionare i soggetti vigilati – banche e intermediari – che hanno violato tali norme.