
Balneari, Corte di Giustizia Ue: le concessioni non possono essere rinnovate automaticamente (Foto di Gábor Adonyi da Pixabay)
Balneari, Corte di Giustizia Ue: le concessioni delle spiagge non possono essere rinnovate automaticamente
Le concessioni balneari delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente. È la sentenza di oggi della Corte di Giustizia della Ue
Le concessioni balneari delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente. I giudici nazionali e le autorità amministrative sono tenuti ad applicare le norme pertinenti di diritto dell’Unione, disapplicando le disposizioni di diritto nazionale non conformi.
Era attesa ed è arrivata, la sentenza della Corte di Giustizia della Ue che interviene sul tema delle concessioni balneari in Italia, nella causa che vede opposti l’Autorità Antitrust italiana e il Comune di Ginosa (Taranto) che aveva concesso proroghe senza appalto pubblico.
C’è da ricordare che la Corte non risolve la controversia nazionale ma spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Il contesto dei balneari in Italia è particolarmente delicato, considerato che l’Italia è finita nel mirino della Ue per la proroga delle concessioni balneari fino al 31 dicembre 2024 – provvedimento finito anche nel mirino del Consiglio di Stato che lo scorso marzo ha stabilito il divieto di proroga automatica delle concessioni demaniali marittime.
Concessioni balneari, il caso italiano
Secondo il diritto dell’Unione (Direttiva 2006/123/CE, la cosiddetta Direttiva Bolkestein) per l’assegnazione di concessioni di occupazione del demanio marittimo, gli Stati devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali. L’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico.
Sebbene tali disposizioni siano state recepite nell’ordinamento giuridico italiano, una legge del 2018 ha previsto che le concessioni in essere fossero prorogate fino al 31 dicembre 2033, per avere il tempo necessario allo svolgimento di tutte le attività essenziali per la riforma delle concessioni.
Secondo questa legge, il Comune di Ginosa ha dunque prorogato con una delibera del 2020 le concessioni del demanio marittimo sul suo territorio. Delibera che, per l’Antitrust, rappresenta una violazione della concorrenza. Così l’Autorità Garante della Concorrenza ha notificato al Comune un parere motivato, ricordandogli l’obbligo di una previa procedura ad evidenza pubblica e rilevando che le disposizioni nazionali di proroga automatica delle concessioni dovevano essere disapplicate. Poichè il comune di Ginosa non si è adeguato al parere Antitrust, l’Autorità si è rivolta al Tar della Puglia. Da qui il caso è stato sottoposto alla Corte di giustizia della Ue.
Balneari, la sentenza della Corte Ue
Con la sua sentenza di oggi, la Corte dichiara, in primo luogo, che “la direttiva si applica a tutte le concessioni di occupazione del demanio marittimo, a prescindere, a tal proposito, dal fatto che esse presentino un interesse transfrontaliero certo o che riguardino una situazione i cui elementi rilevanti rimangono tutti confinati all’interno di un solo Stato membro”.
In secondo luogo, “il diritto dell’Unione non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi del territorio costiero del comune in questione. È necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare la scarsità delle risorse naturali utilizzabili si basino su parametri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati”.
In terzo luogo, prosegue la Corte, “dall’esame non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno”.
In quarto luogo, conclude la Corte, “l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso dalla direttiva. Poiché tali disposizioni sono produttive di effetti diretti, i giudici nazionali e le autorità amministrative, comprese quelle comunali, sono tenuti ad applicarle, e altresì a disapplicare le norme di diritto nazionale non conformi alle stesse”.
