donna davanti a panorama

La pandemia azzera il turismo di Pasqua

Rimborsi per chi doveva viaggiare, pacchetti turistici che saltano, viaggi annullati per forza o per necessità. E sullo sfondo la grande paura per l’impatto che il coronavirus potrà avere, e sta già avendo, sul turismo, sui viaggi in Italia e all’estero, sulle disdette di oggi e sulle mancate prenotazioni non solo per Pasqua ma anche per l’estate. È una situazione complicata e difficile. E in tema di rimborsi di titoli di viaggio e pacchetti turistici si discute delle disposizioni previste dai provvedimenti del Governo.

L’Unione Nazionale Consumatori ha chiesto ieri al ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini un tavolo di confronto fra consumatori e tour operator. Perché, dice l’associazione, il problema dei tour operator non sono le disdette ma le mancate prenotazioni.

 

viaggio viaggiare

Il decreto legge del 2 marzo

Il decreto legge del 2 marzo prevede, per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, la sospensione fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.

«Per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la “zona rossa”, o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere si prevedono specifiche forme di compensazione», si legge sul sito del Governo.

Il rimborso dei titoli di viaggio e dei pacchetti turistici

Le misure sul rimborso dei titoli di viaggio e dei pacchetti turistici sono contenute nel decreto legge del 2 marzo “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il decreto stabilisce prima di tutto che “ricorre la sopravvenuta impossibilità della  prestazione  dovuta  in relazione ai contratti di trasporto  aereo,  ferroviario,  marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati da chi è in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria” da parte di chi è soggetto al divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, dai soggetti che hanno  programmato  soggiorni  o  viaggi  con partenza  o  arrivo  nelle  aree  interessate   dal   contagio, da chi doveva partecipare a eventi e manifestazioni annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti. E infine «dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati  in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove  sia  impedito  o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione  della  situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19».

Il decreto prevede che il vettore, entro 15 giorni dal ricevimento di una comunicazione da parte dei cittadini interessati (col biglietto o la prenotazione dell’evento, ad esempio) «procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un  voucher di  pari  importo  da utilizzare entro un anno dall’emissione».

 Il diritto di recesso

Le opzioni sul tavolo per chi esercita il diritto di recesso sono un pacchetto sostitutivo, il rimborso o un voucher da usare entro un anno.

«In   caso   di   recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al  rimborso  nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato  decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere  un  voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari alrimborso spettante».  

 

oggetti simbolo della vacanza

 

UNC: il problema sono le mancate prenotazioni per l’estate

L’Unione Nazionale Consumatori ha chiesto un tavolo di confronto tra associazioni di consumatori e tour operator. L’associazione argomenta che il decreto varato dal Governo il 2 marzo «non piace né ai consumatori né ai tour operator» e che serve mettere tutti gli attori intorno a un tavolo per risolvere il problema delle disdette.

Dice il presidente Massimiliano Dona: «I problemi delle agenzie di viaggio non sono certo le disdette di marzo quanto le mancate prenotazioni per questa estate. E non è certo riducendo i diritti dei loro clienti che questi potranno essere incoraggiati ed invogliati a fare nuove prenotazioni. Se, come fa questo decreto, si riducono i diritti in caso di recesso, derogando al principio fissato dal Codice del Turismo di rimborsare integralmente i consumatori nel caso nel luogo di destinazione scoppi un’epidemia da Coronavirus o quello Stato estero impedisca o vieti lo sbarco, l’approdo o l’arrivo, chi rischierà di acquistare oggi un pacchetto turistico per le prossime ferie estive?».

«Noi proponiamo al Governo un Fondo a tasso di interesse zero a cui i tour operator possono attingere per i rimborsi ai consumatori, prevedendo una deroga rispetto al termine troppo stringente dei 14 giorni previsti dal Codice del turismo per la restituzione dei soldi al consumatore. Una procedura che non rientra nei casi vietati dall’Europa in materia di aiuti di Stato, come sostengono alcuni, dato che l’art 107 del TFUE, prevede, come eccezione al divieto, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, come, appunto, il Coronavirus».


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