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Energia, l’Antitrust chiede che la scadenza al 2022 per la fine del mercato tutelato sia “inderogabile”
Il 1° gennaio 2022 sia l’ultimo rinvio per la fine del mercato tutelato di energia elettrica e gas. È quanto chiede l’Antitrust in una segnalazione al Parlamento. Il continuo spostamento in avanti della scadenza ha causato fra i consumatori “incertezza e confusione e quindi una scarsa propensione al cambiamento”
Il termine fissato dal decreto Milleproroghe per la fine del mercato tutelato di energia e gas, stabilito al 1° gennaio 2022, sia «inderogabile e, quindi, non suscettibile di ulteriori rinvii». È quanto chiede l’Antitrust in una segnalazione al Parlamento sulla liberalizzazione dei mercati dell’energia elettrica e del gas, un passaggio che non si è ancora concluso perché c’è stato un nuovo slittamento della scadenza prevista per la fine del regime di tutela.
L’Antitrust evidenzia le criticità per la concorrenza emerse dal continuo rinvio, a partire dalla creazione di posizioni dominanti fra le imprese fino alla penalizzazione dei consumatori. Il continuo rinvio del termine dell’abrogazione, dunque lo spostamento continuo in avanti della scadenza, per l’Antitrust ha causato fra i consumatori «incertezza e confusione e quindi una scarsa propensione al cambiamento».
Mercato energia, la scadenza va sempre in avanti
Nella segnalazione, pubblicata sull’ultimo bollettino dell’Autorità, l’Antitrust ricorda che con la legge per la concorrenza (n. 124/2017) il legislatore italiano aveva stabilito scadenze e modalità per il superamento del regime di tutela esistente per la vendita al dettaglio a piccole imprese e clienti domestici di energia elettrica e gas.
La scadenza era originariamente fissata al 1° luglio 2019. Il legislatore aveva previsto il completamento del processo di liberalizzazione del settore dell’energia in Italia per quell’anno, quando si sarebbe concluso un periodo di transizione durato 12 anni – il regime di tutela è stato infatti introdotto nel 2007, parallelamente alla piena liberalizzazione dell’attività di vendita nella filiera elettrica e del gas, quale sistema di tutela di prezzo.
La scadenza è poi slittata al 1° luglio 2020. Poi è slittata ancora, perché il Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162) ha introdotto una nuova proroga di 18 mesi e ha spostato al 1° gennaio 2022 il termine previsto per l’abrogazione del regime di tutela di prezzo nel mercato retail del gas e dell’energia elettrica.
Rischi per la concorrenza
Alla luce delle condizioni di mercato nel settore dell’elettricità e del gas l’Antitrust vuole evidenziare «i gravi rischi per la concorrenza derivanti dall’ennesimo rinvio del termine di abrogazione della regolamentazione tariffaria per i due servizi».
Senza la liberalizzazione del mercato retail, che conclude il processo di riassetto del settore dell’energia, «non può garantirsi – scrive l’Autorità – la traslazione ai consumatori finali e alle imprese dei vantaggi che derivano dalla concorrenza nelle altre fasi della filiera; ciò sia in termini di apprezzabili riduzioni di spesa per i consumi energetici di cui possono da tempo fruire i clienti che siano pienamente informati, sia in termini di vantaggi derivanti dalla pluralità di offerte, migliore efficienza del servizio, diffusione dei servizi innovativi, incremento dell’innovazione e sua accessibilità alla platea dei consumatori».
Consumatori incerti e confusi
L’Antitrust denuncia gli effetti negativi sulla concorrenza, le posizioni dominanti che si sono prodotte nei mercati di vendita, i «fenomeni di sfruttamento abusivo delle posizioni dominanti» che finiscono per danneggiare proprio i clienti finali. E denuncia che il continuo spostamento della scadenza disorienta e confonde i consumatori che dunque tendono a rimanere dove sono.
«L’Autorità ritiene che, in questo contesto, i continui rinvii del termine di abrogazione del servizio di tutela abbiano determinato nei consumatori incertezza e confusione e quindi una scarsa propensione al cambiamento, altresì favorendo, come visto, ulteriori concentrazioni dell’offerta, con crescenti complessità, di natura essenzialmente concorrenziale, per la definizione delle modalità con cui procedere alla transizione nel mercato libero dei soggetti che alla scadenza di legge non avranno autonomamente scelto un fornitore a mercato».
Cosa fare? Per l’Antitrust prima di tutto non bisogna più spostare in avanti la scadenza.
L’Autorità infatti «ritiene necessario che il nuovo termine fissato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 per l’abrogazione del servizio di tutela (1° gennaio 2022), venga espressamente considerato come inderogabile e, quindi, non suscettibile di ulteriori rinvii».
No al silenzio assenso
Stop inoltre al silenzio assenso nel caso di consumatori che, alla scadenza, non abbiano ancora deciso il fornitore di energia sul mercato libero.
L’Autorità chiede infatti che «le modalità di transizione nel mercato libero dei clienti che alla scadenza del regime di tutela non avranno autonomamente scelto il fornitore a mercato, da definirsi in dettaglio nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico, siano basate su trasparenti meccanismi di asta competitiva, al fine di impedire che tali clienti vengano automaticamente assegnati sul mercato libero al loro attuale esercente della tutela, ad esempio con eventuali meccanismi di “silenzio assenso”, che sono per questo motivo assolutamente da escludersi».
