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Il 21 agosto scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la presentazione delle domande di indennizzo del Fondo Indennizzo Risparmiatori.

Dal 22 agosto 2019 e per i 180 giorni previsti dalla normativa, i risparmiatori in possesso dei titoli indennizzabili potranno presentare apposita istanza, esclusivamente in via telematica, attraverso il portale informatico reso disponibile sul sito fondoindennizzorisparmiatori.consap.it.

 

Fondo indennizzo risparmiatori
La domanda per ottenere il rimborso va presentata online

Cosa prevede il decreto

Il decreto emanato dal Mef determina, più in particolare, la via per l’erogazione degli indennizzi a favore dei 300 mila piccoli investitori rimasti danneggiati dai crack delle banche finite in risoluzione o in liquidazione coatta dopo il 16 novembre 2015 e prima del 2018.

Il “ristoro” riguarda i possessori di azioni e obbligazioni subordinate Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, nonché le loro controllate.

Oltre a queste, nel periodo considerato sono andate in liquidazione coatta amministrativa altre banche di cui si è parlato in misura minore : Banca Padovana, BCC di Pelaco, Banca Popolare delle Province Calabre, BCC Banca Brutia e Credito cooperativo Interprovinciale Veneto.

Vediamo chi ha diritto agli indennizzi, in che misura e secondo quali procedure.

A chi spetta l’indennizzo

Il decreto chiarisce che il “ristoro” automatico andrà solo a persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, con patrimonio mobiliare di proprietà inferiore a 100 mila euro o con reddito complessivo imponibile ai fini Irpef inferiore a 35 mila euro nel 2018. Il che pure alle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, come anche alle microimprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio sempre annuo non superiori a 2 milioni.

Necessita, come ovvio, che alla data di risoluzione o di liquidazione delle banche gli aventi diritto risultassero possessori degli strumenti finanziari – azioni e obbligazioni subordinate – emessi dagli stessi istituti di credito e che, in seguito, li abbiano continuati a detenere.

Per tutti gli altri risparmiatori è, invece, previsto un rimborso semi-automatico, nel senso ch’essi dovranno registrarsi sul portale online fondoindennizzorisparmiatori.consap.it e presentare una domanda a una Commissione tecnica di esperti creata ad hoc, allegando tutte le prove di avere subito una vendita scorretta di titoli senza rispettare le norme del TUF (testo unico in materia finanziaria).

La misura del rimborso

L’indennizzo è determinato nella misura del 30% del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. Da questa misura dell’ammontare dell’indennizzo sono detratti gli eventuali importi ricevuti dagli aventi diritto in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque denominato.

Per le obbligazioni subordinate che non hanno beneficiato delle prestazioni del Fondo di solidarietà, l’indennizzo è determinato nella misura del 95% del costo di acquisto delle stesse, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. Anche qui devo detrarsi gli eventuali importi ricevuti dagli aventi diritto.

Le associazioni dei consumatori sono a disposizione dei risparmiatori che abbiano bisogno di assistenza. Konsumer Italia mette però in evidenza il “doppio binario”, creato dal decreto.


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“Non si capisce, infatti, perché mai solo chi si trova in una determinata condizione economica debba avere il rimborso automatico, mentre chi dispone di maggiori mezzi si trovi in una sorta di giudizio civile, nel quale deve dimostrare la violazione di norme del TUF”.

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