Quick start, l'iniziativa di Intesa Sanpaolo

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Nel rapporto con la banca i consumatori devono avere tutte le informazioni necessarie. I fogli informativi e le condizioni economiche applicate. I documenti di sintesi e il riepilogo delle spese. E in caso di sconfinamento oltre i 300 euro, su conti senza fidi, la banca deve avvisare il cliente «entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo sconfinamento è divenuto consistente».

Sono le disposizioni contenute nel provvedimento della Banca d’Italia del 18 giugno 2019, «Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 156 del 5 luglio 2019.

Il provvedimento ne modifica uno precedente. E si applica dal 1° gennaio 2020.

 

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Spese e condizioni economiche devono essere chiare e comprensibili

 

Pubblicità e informazione precontrattuale

«Gli intermediari mettono a disposizione dei clienti “fogli informativi” contenenti informazioni sull’intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell’operazione o del servizio offerto. È assicurata piena coerenza tra le informazioni riportate nei fogli informativi e i contenuti del contratto».

I fogli informativi devono comprendere un elenco completo delle condizioni economiche offerte e ogni spesa che va a carico del cliente. Ci devono essere le clausole contrattuali sul diritto di recesso e i tempi massimi di chiusura del conto corrente. I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con riferimento all’anno civile.

Le spese devono essere chiare. «Qualora un’operazione comporti più voci di costo a carico del cliente, le condizioni economiche sono presentate in maniera tale che risulti facilmente comprensibile il costo complessivo».

Insieme ai contratti va un «documento di sintesi», che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio.

Il conto di base

Le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. sono tenuti a offrire ai consumatori un “conto di base” che comprende, a fronte di a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, un numero determinato di operazioni e servizi.

Comunicazioni alla clientela

«Nei contratti di durata gli intermediari forniscono ai clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all’anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate».

I consumatori titolari di un conto di pagamento, in aggiunta all’estratto conto e al documento di sintesi, devono ricevere almeno una volta all’anno un documento chiamato «Riepilogo delle spese», che riporta un riepilogo di tutte le spese sostenute dal consumatore nel periodo di riferimento nonché: in caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, il tasso di interesse debitore applicato allo sconfinamento e l’importo totale degli interessi addebitati nel periodo di riferimento; il tasso di interesse creditore applicato al conto di pagamento e l’importo totale degli interessi maturati nel periodo di riferimento.

Sconfinamenti

Nei contratti di credito ai consumatori, in caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il finanziatore deve comunicare al consumatore, in forma scritta, lo sconfinamento, l’importo interessato, il tasso di interesse e la commissione di istruttoria veloce. Ma come è definito lo sconfinamento?

«Lo sconfinamento è consistente quando riguarda un importo pari o superiore a uno dei seguenti: 300 euro in assenza di apertura di credito; il 5 per cento dell’importo totale del credito previsto da un contratto di apertura di credito, ove esistente».

La comunicazione dello sconfinamento è effettuata entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo sconfinamento è divenuto consistente. Non è necessaria se è stata effettuata, al superamento di una delle soglie, in un momento antecedente.


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