Rette anziani, Confconsumatori Pisa: figlia esonerata da obbligo pagamento
“Se l’anziano ricoverato non è più in grado di sostenere il costo della retta della RSA con propri mezzi, i famigliari non possono essere obbligati al pagamento”. Così Confconsumatori Pisa commenta la sentenza del Tribunale di Biella che ha annullato un decreto ingiuntivo da oltre 11 mila euro fatto nei confronti di una donna, figlia di una anziana ricoverata in una residenza sanitaria assistenziale, che non riusciva più a pagare la retta per il ricovero della madre perché in difficoltà economiche.
Una vittoria di Confconsumatori Pisa che alza il velo sulle difficoltà delle famiglie nell’assicurare cure e assistenza dignitosa ai familiari malati o non autosufficienti.
La tutela delle famiglie con anziani fragili o malati è una battaglia che Confconsumatori ha avviato diversi anni fa, dopo aver ricevuto tante richieste di aiuto dai famigliari che non riuscivano a sostenere i costi delle rette delle Rsa. Confconsumatori si è spesa non solo nelle aule di tribunale, ma prima di tutto cercando il dialogo con le Istituzioni.
Il caso della famiglia di Pisa è quello della figlia di una donna ricoverata in una struttura privata convenzionata che si era rivolta a Confconsumatori di Pisa per chiedere aiuto dopo che, per sopraggiunte difficoltà economiche, non era più in grado di onorare l’impegno a provvedere al versamento della retta, che le era stato fatto firmare al momento del ricovero della madre invalida. Su consiglio dell’avvocato di Confconsumatori Giovanni Longo la figlia aveva comunicato alla struttura di voler recedere dall’impegno per problemi economici, ma, di tutta risposta, aveva ricevuto un decreto ingiuntivo per oltre 11 mila euro.
A quel punto la figlia ha deciso di affidarsi all’avvocato Longo, che ha opposto il decreto e sollevato, fra le varie eccezioni, anche la questione circa il valore giuridico da attribuire all’impegno economico sottoscritto dalla figlia della ricoverata (morta durante la causa) e alla non trascurabile circostanza che la figlia avesse oramai receduto da tempo da tale impegno, non più quindi vincolante nei suoi confronti. Longo ha richiamato precedenti giurisprudenziali, fra cui la sentenza n. 448/2016 della Corte d’Appello di Bologna, ricordando che La Suprema Corte si era già pronunciata stabilendo che dopo l’esercizio del suddetto recesso, nulla è dovuto da parte del parente obbligato. Secondo la Cassazione, il parente che si è precedentemente vincolato avrà la “facoltà del recesso unilaterale, prevista ex art.1373 c.c. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, che rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all’esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, in sintonia con i principi di buona fede nell’esecuzione del contratto”.
Il Tribunale di Biella con la sentenza 118/2019 dell’1.3.2019 ha dato ragione alla figlia. “Una sentenza importante, – ha commentato Longo – in quanto ha ribadito nuovamente che se l’anziano ricoverato non è più in grado di sostenere il costo della retta della RSA con propri mezzi, i famigliari non possono essere obbligati al pagamento, e nel caso si fossero precedentemente impegnati, possono in qualunque momento recedere dall’impegno assunto”. Sostiene il presidente di Confconsumatori Pisa Gabriele Pardo: Una “boccata d’ossigeno” per tutti coloro che hanno parenti anziani ricoverati in Rsa e che si sono obbligati a pagare la retta di ricovero. L’unico soggetto che deve sostenere i costi, sempre che ne abbia i mezzi, è l’anziano ricoverato, e nessun altro”.