La bussola dei diritti: Chi deve pagare il canone RAI
Si avvicina il 31 gennaio che da più di 80 anni è la data simbolo stabilita per la scadenza del pagamento del canone televisivo. Il Canone Rai è una imposta prevista sin dal lontano 1938 anno in cui viene introdotta con un Reggio Decreto in base al quale chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi è tenuto al pagamento del canone TV. Trattandosi di una imposta sulla detenzione dell’apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive.
Qualcosa è cambiato dal 1° gennaio 2016 quando la detenzione di un apparecchio televisivo si presume nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente e il canone viene addebitato con una voce distinta direttamente all’interno delle fatture per la fornitura di energia elettrica.
Dal 1° gennaio 2016 in pratica, l’utenza elettrica fa presumere che l’utente detenga un apparecchio atto a ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite decoder/sintonizzatore esterno, secondo la previsione stabilita dal Ministero dello Sviluppo Economico contenuta nella nota del 20 aprile 2016, e per questo tenuto al pagamento del canone.
Importante sapere che l’imposta relativa ai servizi televisivi è dovuta una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti apparecchi tv.
Inoltre, fino al 31 gennaio 2019 è possibile anche richiedere l’esenzione dal pagamento del canone TV per chi non possiede una televisione. In tal caso l’utente è tenuto a inviare, entro la data suindicata, una dichiarazione sostitutiva in cui specifica di non avere alcuna apparecchiatura televisiva. La dichiarazione ha validità annuale pertanto dovrà essere inoltrata di anno in anno. Se non si dispone di una utenza elettrica domestica residenziale su cui poter addebitare il pagamento del canone Rai, vale sempre la scadenza del 31 gennaio per il pagamento degli euro 90,00 relativi al canone, da corrispondere però tramite modello F24.
Se invece si deve richiedere un rimborso del canone addebitato in fattura elettrica? Anche in questo caso è previsto un modello specifico di richiesta di rimborso, che deve essere compilato dall’intestatario dell’utenza elettrica o dai suoi eredi e poi inoltrato tramite l’apposito servizio web disponibile all’interno dell’area riservata dei servizi telematici. Per accedere al servizio web è necessario registrarsi ai servizi telematici. In alternativa alla procedura telematica, per chi non potesse utilizzarla, può in alternativa presentare istanza di rimborso insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino – Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Quando si può chiedere il rimborso? Sono previste delle fattispecie ben definite disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate da esplicitare nel modulo di richiesta come motivazione valida per avere diritto al rimborso. Tra le diverse causali previste: il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva.
Per l’esenzione relativa all’anno 2018 il reddito complessivo familiare dell’anno precedente (2017) deve essere non superiore a 8.000 euro (codice 1); il richiedente o un altro componente della famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice 2); il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse, ad esempio mediante addebito sulla pensione (codice 3); il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica (codice 4); il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria o dei componenti della sua famiglia anagrafica (codice 5).
E’, infine, possibile indicare una motivazione diversa dalle precedenti, indicando il codice 6 e riassumendo sinteticamente il motivo della richiesta nell’apposito spazio del modello. Il canone versato in eccedenza sarà rimborsato dalle aziende energetiche mediante accredito sulla prima fattura utile. La domanda di rimborso va inoltrata entro il 31 gennaio 2019 altrimenti si avrà diritto solo a un rimborso parziale. Se infatti la richiesta viene inoltrata dal 1 febbraio al 30 giugno 2019 infatti il diritto al rimborso sarà solo per 6 mesi. Sperando di avervi fornito delle informazioni utili vi invitiamo a consultare il sito dell’ Agenzia delle Entrate e della Rai per maggiori informazioni.
Di Claudia Ciriello