Musica e diritto d’autore, Cgue: sampling non autorizzato viola diritti del produttore
Musica e diritto d’autore: il sampling rappresenta una lesione dei diritti di chi ha prodotto il fonogramma se viene realizzato senza la sua autorizzazione. Inserire in un’opera musicale una sequenza ritmica presa da un’altra opera, attraverso la tecnica del sampling, può violare il diritto d’autore del titolare e non rientra nella “citazione”. Questa l’interpretazione proposta dall’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, che dovrà deliberare in una causa sull’uso dei fonogrammi.
A sollevare il caso davanti alla Cgue è la Corte federale di giustizia della Germania, investita di una controversia in campo musicale. La controversia riguarda i componenti di un gruppo musicale, chiamato Kraftwerk, che nel 1977 aveva pubblicato un fonogramma contenente l’opera intitolata Metall auf Metall. La Pelham GmbH, società di diritto tedesco, è la produttrice di un fonogramma contenente l’opera intitolata Nur mir. Il gruppo sostiene che la società abbia copiato, con la tecnica del sampling (si prelevano con l’aiuto di apparecchiature elettroniche estratti di un fonogramma al fine di utilizzarli come elementi di una nuova composizione in un altro fonogramma) circa due secondi di una sequenza ritmica dal titolo Metall auf Metall e li abbiano integrati, mediante ripetizioni continue, con modifiche minime e in maniera riconoscibile, nel brano Nur mir. Alla Cgue è stato chiesto di pronunciarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione in materia di diritto d’autore e di diritti connessi nonché in materia di diritti fondamentali.
Per l’Avvocato generale Maciej Szpunar “il fonogramma è una fissazione di suoni tutelata non in ragione della concatenazione di suoni, ma in ragione di tale fissazione. Esso è dunque protetto come un tutt’uno inscindibile”. Nel momento in cui è registrato, il suono costituisce un fonogramma che rientra nella protezione dal diritto d’autore. E, spiega l’avvocato nelle conclusioni odierne, “il prelievo di un estratto di un fonogramma al fine di utilizzarlo, senza l’autorizzazione del suo produttore, in un altro fonogramma (sampling) costituisce una lesione del diritto esclusivo di tale produttore di autorizzare o vietare una riproduzione del proprio fonogramma”.
Una serie di altre argomentazioni spiegano che nel caso del sampling non si è in presenza di una “copia” e che la direttiva europea (2001/29 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione) osta a “una disposizione nazionale, come quella in esame, secondo la quale un’opera indipendente può essere creata con un libero utilizzo di un’altra opera senza l’autorizzazione dell’autore di quest’ultima, nei limiti in cui superi l’ambito delle eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi previste in tale direttiva”.
Nel caso in questione, proseguono le conclusioni dell’Avvocato, non si può parlare di eccezione relativa alla citazione. L’avvocato generale sottolinea che “una citazione deve soddisfare alcune condizioni per essere lecita, in particolare essa deve servire ad instaurare una sorta di dialogo con l’opera citata, l’estratto citato dev’essere incorporato nell’opera citante senza essere snaturato e, infine, una citazione deve indicare la sua fonte, incluso il nome dell’autore. Secondo l’avvocato generale, tanto il sampling in generale quanto l’uso particolare del fonogramma oggetto del procedimento principale non soddisfano tali condizioni. Infatti, nella tecnica del sampling, gli estratti prelevati da altri fonogrammi si fondono nelle nuove opere per formarne parti integranti e non riconoscibili”. Per questo l’Avvocato ritiene che “l’eccezione relativa alla citazione non trovi applicazione quando un estratto di un fonogramma è stato inserito in un altro fonogramma senza la volontà manifesta di creare un’interazione con il primo fonogramma e in maniera non distinguibile dal resto di tale secondo fonogramma”.
Un altro tema di discussione riguarda il rapporto con la libertà delle arti. Si legge ancora nelle conclusioni: “l’avvocato generale constata che il diritto esclusivo dei produttori di fonogrammi di autorizzare o vietare la riproduzione parziale di loro fonogrammi nei casi di utilizzo a fini di sampling non è in contrasto con tale libertà come sancita nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Certamente, il diritto d’autore e i diritti connessi instaurano un monopolio dei loro titolari su beni di natura intellettuale e possono limitare l’esercizio di alcuni diritti fondamentali, in particolare della libertà di espressione e della libertà delle arti. Inoltre, la proprietà intellettuale è essa stessa tutelata quale diritto fondamentale di proprietà. Occorre dunque bilanciare tali diritti. Secondo l’avvocato generale, il fatto di dover ottenere una licenza per un utilizzo come quello oggetto del procedimento principale non limita la libertà delle arti in misura superiore ai vincoli ordinari di mercato”.