L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio per possibile abuso di posizione dominante nei confronti della società di gestione del servizio radio taxi a Torino, Società Cooperativa Taxi Torino, cui aderisce oltre il 90% dei tassisti attivi a Torino.

Contestualmente, è stato avviato un procedimento cautelare per valutare la sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura provvisoria volta ad impedire che proseguano le condotte attribuibili alla cooperativa.

Il procedimento riguarda le clausole contenute nello Statuto della Società Cooperativa Taxi Torino che individuano obblighi di non concorrenza a carico degli aderenti alla cooperativa, nonché le esclusioni di alcuni tassisti soci che hanno violato detti obblighi.

Gli obblighi di non concorrenza sono volti ad impedire l’utilizzo simultaneo da parte dei tassisti aderenti alla cooperativa di più intermediari per la fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda di taxi, vincolandoli a destinare tutta la propria capacità (in termini corse/turno) alla cooperativa stessa.

In quanto applicati ad una percentuale maggioritaria dei tassisti in un dato ambito territoriale (come accade a Torino), essi appaiono idonee a impedire o ostacolare l’accesso e lo sviluppo di altri fornitori e, in particolare, del nuovo operatore Mytaxi, che offre servizi innovativi di questo tipo e opera secondo un modello di piattaforma “aperta”, nel mercato dei servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi nel Comune di Torino.

Basta con le clausole di esclusiva che impediscono la libera concorrenza. Il mercato va aperto”, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “Chiediamo che finalmente il Parlamento vari una vera riforma del settore, verso una maggiore liberalizzazione. Anche se non nutriamo molte speranze, considerati i fallimentari tentativi del passato”.

Secondo il parere dell’associazione, inoltre, “Va aggiornata al più presto la normativa, per disciplinare i nuovi servizi tecnologici per la mobilità, che non possono certo essere classificati secondo forme di trasporto che valevano nel 1992″.


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