TopNews. Facebook e fanpage, CGUE: amministratore responsabile della privacy
L’amministratore di una fanpage su Facebook è responsabile assieme a Facebook del trattamento dei dati dei visitatori della sua pagina. Lo ha deciso la Corte di Giustizia europea esaminando il caso di una società tedesca specializzata in formazione che offre i suoi servizi attraverso una fanpage presente su Facebook. Gli amministratori di una fanpage possono ottenere dati statistici anonimi sui visitatori di tali pagine servendosi di una funzione denominata Facebook “Insights”, messa a loro disposizione gratuitamente da Facebook secondo condizioni d’uso non modificabili. Tali dati sono raccolti grazie a marcatori («cookie») contenenti ciascuno un codice utente unico, attivi per due anni e salvati da Facebook sul disco fisso del computer o su qualsiasi altro supporto dei visitatori della fanpage. Il codice utente, che può essere associato ai dati di collegamento degli utenti registrati su Facebook, è raccolto ed elaborato al momento dell’accesso alle fanpage.
Con decisione del 3 novembre 2011, l’autorità di vigilanza regionale indipendente per la protezione dei dati dello Schleswig-Holstein, Germania, in qualità di autorità di controllo incaricata, in forza della direttiva 95/46 sulla protezione dei dati, ordinava alla società di formazione la disattivazione della sua fanpage. Infatti, secondo l’Autorità tedesca, né la società né Facebook avevano informato i visitatori della fanpage del fatto che Facebook raccoglieva, mediante cookie, informazioni personali che li riguardavano e che essi elaboravano successivamente tali informazioni.
Contro tale decisione, la società proponeva ricorso dinanzi ai tribunali amministrativi tedeschi affermando che il trattamento dei dati personali realizzato da Facebook non può esserle imputato e negando inoltre di aver incaricato Facebook di effettuare un trattamento di dati soggetto al suo controllo o rientrante nella sua sfera d’influenza. La società ha quindi sostenuto che l’Autorità avrebbe dovuto agire contro Facebook e non contro di essa.
Nella sua sentenza odierna, la Corte di giustizia osserva, innanzitutto, che non si dubita nella presente causa del fatto che la società americana Facebook e, per quanto riguarda l’Unione, la sua filiale irlandese Facebook Ireland debbano essere considerate “responsabili del trattamento” dei dati personali degli utenti di Facebook nonché delle persone che hanno visitato le fanpage presenti su Facebook. Infatti, tali società determinano, in via principale, le finalità e gli strumenti del trattamento di tali dati.
In seguito, la Corte constata che l’amministratore di una fanpage deve essere considerato responsabile, all’interno dell’Unione, assieme alla Facebook Ireland del trattamento dei dati interessati. Infatti, un amministratore partecipa, attraverso la propria azione d’impostazione dei parametri (in funzione, segnatamente, del suo pubblico destinatario nonché di obiettivi di gestione o promozione delle proprie attività), alla determinazione delle finalità e degli strumenti del trattamento dei dati personali dei visitatori della sua fanpage.
In particolare, la Corte rileva a tal riguardo che l’amministratore della fanpage può chiedere di ricevere (in forma anonima) – e, quindi, di trattare – dati demografici concernenti il suo pubblico destinatario (in particolare tendenze in materia di età, sesso, situazione sentimentale e professionale), informazioni sullo stile di vita e sugli interessi di detto pubblico (incluse informazioni sugli acquisti e il comportamento di acquisto online dei visitatori della sua pagina, nonché le categorie di prodotti o di servizi di loro maggiore interesse) e dati territoriali che consentono all’amministratore della fanpage di stabilire dove avviare promozioni speciali o organizzare eventi e, in generale, di offrire informazioni maggiormente mirate.
Secondo la Corte, la circostanza che un amministratore di una fanpage utilizzi la piattaforma realizzata da Facebook per beneficiare dei servizi a essa collegati non può esonerarlo dal rispetto degli obblighi ad esso incombenti in materia di protezione dei dati personali.
La Corte sottolinea che il riconoscimento di una responsabilità congiunta del gestore del social network e dell’amministratore di una fanpage presente su tale network in relazione al trattamento dei dati personali dei visitatori di tale fanpage contribuisce a garantire una più completa tutela dei diritti di cui godono le persone che visitano una fanpage, conformemente alle prescrizioni della direttiva 95/46 sulla protezione dei dati.
Notizia pubblicata il 05/06/2018 ore 17.20
